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TASSAZIONE PER LAVORATORI AUTONOMI UE (no residenti) IN ITALIA

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  • TASSAZIONE PER LAVORATORI AUTONOMI UE (no residenti) IN ITALIA

    Salve a tutti

    spero possiate darmi una mano con questa ricerca un pò insolita che mi richiede un mio amico di nazionalita' Francese che risiede ad Amsterdam.

    Mi chiedeva quale sia - allo stato attuale - la tassazione per un imprenditore autonomo in Italia da non residente, ma appartenente alle UE.

    So che in rete si trovano info al riguardo...ma anche alla luce delle recenti modifiche e' un po' una giungla.

    Avete idea se esista da qualche parte una tabella riassuntiva/sintetica con le tutte le info a riguardo?

    Preciso che si tratterebbe di nuova attività.



    Grazie mille

  • #2
    Ciao non credo ci sia una tabella riepilogativa.. dovresti leggerti le migliaia di post per trarne le dovute conseguenze e farti un idea... In linea di massima da lavoratore autonomo il tuo amico pagherebbe le tasse in Italia.. e non c e scampo.. (se lavora principalmente con azie de italiane o per privati) fatto salvo accordi bilaterali che permetterebbero non di pagare meno ma di pagare quanto dovuto senza doppie imposizioni ne da uno e ne dall' altro paese. A mio parere non credo sia una buona idea lavorare come autonomo in Italia.. ma poi ognuno di noi conosce le proprie problematiche ed altro buonagiornata

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    • #3
      Dipende dal lavoro, dalla sua durata sul territorio, dalle dimensioni e varie altre.

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      • #4
        Dipende dal paese di residenza dell'imprenditore e in alcuni casi dal tipo di attività svolta in Italia o per conto di committenti in Italia.
        Il fattore residenza è fondamentale, in particolare se il paese di residenza prevede il regime non dom: io ad esempio sono residente in UK ma non dom e se dovessi pertanto svolgere attività di lavoro autonomo in Italia i compensi percepiti verrebbero tassati in UK ma solo al momento del trasferimento in un conto in UK, basta quindi farsi pagare su un conto in svizzera o comunque di qualunque paese eccetto Italia e UK per percepirli esentasse.
        Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. And that has made all the difference.

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        • #5
          Dipende sempre se quei conti che usi non facciano la sorpresa di dichiarare raggiunti una certa soglia i guadagni percepiti in Italia e/o in UK

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          • #6
            Buona sera Fabio,
            faccio riferimento al tuo esempio di residente in uk non dom.
            Ok per il bonifico in svizzera ma in loco ( ch) non dovrai pagare ugualmente le tasse ?
            grazie

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            • #7
              Se sei residente non-dom in UK, paghi le tasse in UK secondo quanto stabilito dalla loro legislazione fiscale. In Svizzera, come altrove, non paghi nessuna tassa per i capitali depositati. Al limite - come in Austria - paghi il 31% ( se non ricordo male ) sugli interessi percepiti .

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              • #8
                Originariamente Scritto da fabio Visualizza Messaggio
                Dipende dal paese di residenza dell'imprenditore e in alcuni casi dal tipo di attività svolta in Italia o per conto di committenti in Italia.
                Il fattore residenza è fondamentale, in particolare se il paese di residenza prevede il regime non dom: io ad esempio sono residente in UK ma non dom e se dovessi pertanto svolgere attività di lavoro autonomo in Italia i compensi percepiti verrebbero tassati in UK ma solo al momento del trasferimento in un conto in UK, basta quindi farsi pagare su un conto in svizzera o comunque di qualunque paese eccetto Italia e UK per percepirli esentasse.

                Grazie per la risposta. Il mio amico sarebbe cittadino Francese ma residente nei Paesi Bassi

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                • #9
                  Anyhow facendo una breve ricerca e mettendo assieme le info disponibili ho messo giu' una sorta di recap sulle possibilita' di scelta - in merito al regime di tassazione - per un imprenditore che voglia iniziare attivita' di impresa in Italia:



                  Un’imprenditore che svolge attività di impresa in Italia ha 3 opzioni di scelta in merito al regime di tassazione:

                  1. REGIME FORFETTARIO
                  2. REGIME ORDINARIO
                  3. REGIME SEMPLIFICATO


                  Occorre tuttavia tener presente che il fattore residenza è fondamentale, in particolare se il paese di residenza prevede il regime non dom (come nel Regno Unito e in Irlanda) i compensi percepiti verrebbero tassati solo al momento del trasferimento in un conto nel Paese di residenza. Basterebbe quindi farsi pagare su un conto in Svizzera o comunque di qualunque Paese eccetto L’Italia e il Paese di residenza per percepirli esentasse.




                  Il Regime Forfettario


                  A partire dall’1° gennaio 2019 per chi intende iniziare una nuova attività e soddisfi il requisito unico del limite dei ricavi e dei compensi per tutte le attività fino a Eur. 65,000 - verificati su dati presunti - è applicata un’aliquota sostitutiva (forfettaria) del 15%.


                  Non possono aderire al nuovo regime forfettario 2019 coloro i quali:
                  • Per la determinazione del reddito si avvalgono di regimi speciali IVA o regimi forfettari;
                  • Non risiedono in Italia, ad eccezione dei non residenti che producono almeno il 75% del reddito in Italia;
                  • I soggetti che come attività abituale effettuano cessioni di terreni edificabili, fabbricati e mezzi di trasporto nuovi;
                  • Possiedono una partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari; oppure controllano, direttamente o indirettamente, srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
                  • Le persone fisiche la cui attività d’impresa o di lavoro autonomo sia esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali: sono in corso rapporti di lavoro, sono in corso rapporti di lavoro.


                  Effettivi vantaggi per i contribuenti che decidono di aderire al regime forfettario?
                  • Esonero delle scritture contabili sia ai fini IVA che reddituali. Rimane l’obbligo della numerazione e conservazione delle fatture attive e dei corrispettivi; questo dovrebbe fornire un vantaggio non solo al contribuente, ma anche al commercialista che avrà un lavoro estremamente ridotto e, in teoria, applicherà anche un onorario inferiore;
                  • Non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell’IVA sugli acquisti con conseguente esonero dalle liquidazioni/versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione annuale e dagli altri adempimenti fiscali periodici (Intra e black list);
                  • Non assoggettamento a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto; bisogna però inserire nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del precettore dei redditi per il quale non è stata operata la ritenuta;
                  • Non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta (il soggetto forfettario non opera ritenute alla fonte);
                  • Esclusione dall’IRAP e dagli studi di settore/parametri;
                  • Introduzione, con esclusivo riferimento alle imprese, del regime agevolato al 35% anche ai fini dei contributi INPS.



                  Adottare il regime forfettario non sempre risulta conveniente anche in presenza di un'aliquota sostitutiva sicuramente appetibile. Questo perché la base imponibile è calcolata a forfait indipendentemente dalla struttura dei costi sostenuti. Quest’ultima caratteristica potrebbe determinare un aggravio di tassazione con l’adozione del regime forfettario laddove tu abbia un modello di business con marginalità esigua.

                  Il regime ordinario e il regime semplificato: differenze e dettagli

                  Nel regime ordinario la tassazione viene determinata in maniera progressiva, basandosi sulle aliquote IRPEF previste per quell’anno fiscale.
                  Da tempo le aliquote sono stabilite nei seguenti scaglioni:
                  • 23% per i redditi fino a 15 mila euro;
                  • 27% per redditi compresi tra i 15.001 euro e i 28 mila;
                  • 38% per redditi compresi tra i 28.001 e i 55 mila euro;
                  • 41% per la fascia di reddito che va da 55.001 e i 75 mila euro;
                  • 43% per redditi superiori ai 75 mila euro.

                  E’ particolarmente indicato nel caso in cui si abbiano molte spese da scaricare e, allo stesso tempo, hai un guadagno netto troppo elevato.
                  Il regime semplificato è meno dispendioso rispetto al regime ordinario, in quanto ha la funzione esclusiva di monitorare l’andamento economico, ovvero i costi e i ricavi che sono di competenza di ogni esercizio.
                  Vi possono rientrare tutte le imprese individuali e le società di persone se i loro ricavi nell'arco di 1 anno solare non superano i seguenti limiti:
                  • 400.000,00€ per le prestazioni di servizi;
                  • 700.000,00€ per tutte le altre attività.

                  I professionisti non hanno invece alcun limite di ricavi da rispettare. Le nuove imprese che aprono la Partita IVA nel 2019 entrano nel regime contabile semplificato se, al momento dell'istanza per l'attribuzione del numero di partita IVA viene indicato un volume d’affari presunto che non superi le soglie di ricavi sopra indicate.
                  Se l’impresa svolge più di un’attività, si prenderà in considerazione l’attività prevalente, ovvero quella che produce il maggior ricavo.
                  Gli obblighi dei contribuenti riguardano:
                  • Registri IVA: obbligo di registrazione di tutte le fatture di acquisto e cessioni, oneri deducibili ai fini di imposta sui redditi e fuori campo IVA;
                  • Registro incassi/pagamenti entro 60 giorni dall'incasso realizzato e dei pagamenti effettuati;
                  • Registro dei beni ammortizzabili: non è obbligatorio solo se l’imprenditore è in grado di fornire all’Agenzia delle Entrate gli stessi dati che risulterebbero dalla tenuta del registro stesso;
                  • Libro Unico del Lavoro: in caso di dipendenti.

                  Come detto in precedenza il regime forfettario ha molti vantaggi, per questo è preferibile al regime ordinario o semplificato.
                  I casi in cui si consiglia il regime semplificato o il regime ordinario sono:
                  • Fatturati superiori a 30.000 Euro;
                  • Percentuale di Costi aziendali superiori al 50% del fatturato;
                  • Assumere personale o collaboratori per più di 5.000 Euro annui.



                  Le agevolazioni per startup previste dal nuovo regime forfettario



                  I soggetti che intraprendono una nuova attività beneficiano di una riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva che, per i primi cinque anni di attività, sarà pari al 5% (in luogo del 15%).
                  Requisiti per usufruire delle agevolazioni per startup previste dal nuovo regime forfettario

                  1. il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
                  2. l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
                  3. qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non deve essere superiore ai limiti previsti per quell’attività sulla base della classificazione ATECO.



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