Segreto bancario :
Sulla base della direttiva UE sulla eurotassa, entrata in vigore il il 1/7/2005, gli stati membri dell’Unione Europea attuano uno scambio automatico di informazioni riguardanti i redditi da capitale. A partire da questo momento, dati relativi all’investitore (nome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale, reddito da interessi) vengono inoltrati alle autorità fiscali del rispettivo paese di residenza. Ciò non vale per i clienti stranieri che investono il proprio patrimonio in Austria. L’obbligo allo scambio di informazioni previsto nella direttiva UE come parte della cooperazione tra le autorità in materia di tassazione diretta e indiretta trova infatti i propri limiti nella giurisprudenza e nella prassi amministrativa di ciascun paese e si arresta pertanto dinnanzi al segreto bancario esistente nel relativo paese. Una normativa analoga a quella austriaca si trova anche in Belgio, Lussemburgo e nei paesi extracomunitari associatisi a questo regolamento, ad es. la Svizzera.
Il regolamento prevede allo stato attuale la seguente procedura: ogni stato membro è obbligato a fornire informazioni relative agli investimenti di capitale di cittadini di altri stati membri o, in alternativa, ad applicare una ritenuta alla fonte sui redditi derivanti da tale capitale. Con la seconda opzione il segreto bancario non viene intaccato. L’Unione Europea intende tuttavia nel lungo termine abolire tale alternativa e vincolare tutti gli stati membri allo scambio automatico di informazioni a partire dal 2011.
La legge sulla promozione della trasparenza fiscale entrata in vigore il 1 aprile 2005 ha essenzialmente abrogato il segreto bancario. Il „cliente trasparente“ è diventato realtà. Con un procedimento semplice e veloce le autorità fiscali e non solo (ad es. anche quelle di previdenza sociale) possono ottenere informazioni sui conti bancari e depositi titoli di ciascun cittadino tedesco. La corte costituzionale ha respinto due mozioni urgenti contro la legge sulla promozione della trasparenza fiscale. L’equità fiscale e previdenziale così come la prevenzione di abusi delle prestazioni sociali sono a detta della corte costituzionale „importanti questioni di interesse pubblico“.
L’ufficio federale di sorveglianza finanziaria dispone di una banca dati nella quale viene registrata tutta l’anagrafica di tutti i clienti bancari in Germania. Nell’anagrafica sono compresi: nome, indirizzo, data di nascita, intestatari del conto, data di apertura e chiusura del conto. Le autorità hanno accesso anche ai dati relativi alle deleghe impartite sul conto, non però ad altri dati quali il saldo o i movimenti del conto.
Le autorità finanziarie tedesche hanno stabilito che l’interrogazione dei dati relativi ai conti sia da autorizzarsi in via preventiva da parte del superiore dell’impiegato e che il cliente debba essere informato a posteriori dell’avvenuta interrogazione. In tal modo la procedura avviene ad insaputa del cliente, benchè venga informato in seguito. Conti intrattenuti all’estero non possono essere interrogati direttamente dalle autorità finanziarie. All’occorrenza l’accesso a tali datì è tuttavia possibile per le vie della collaborazione tra le amministrazioni dei vari paesi. Con l’entrata in vigore della direttiva sull’eurotassa a partire dal 1 luglio 2005 le banche di tutti gli stati membri sono obbligate a inviare segnalazioni relative a clienti residenti in Germania all’ufficio federale delle finanze tedesco. In tal modo lo scambio di redditi da capitale a livello europeo diventa realtà: le autorità finanziarie tedesche sono a conoscenza del denaro che ogni cittadino tedesco investe in altri stati UE. Le segnalazioni relative ai redditi da interessi indicano nome e data di nascita dell’intestatario del conto, indirizzo in Germania e pagamenti di interessi per l’anno corrispondente. Eccezione fanno Lussemburgo, Austria e Belgio. Questi stati non inviano alcune segnalazioni e mantengono intatto in tal modo il segreto bancario.
A tutti gli effetti in Germania non esiste più un segreto bancario poichè le banche comunicano alla finanza non solo l’importo esente per i redditi da capitale, bensì anche in quale misura lo stesso venga fatto valere. Ciò fornisce delle indicazioni riguardo al livello minimo di flusso di interessi a favore di un determinato conto bancario, il che a sua volta – tramite il tasso di mercato – consente una stima dell’ammontare del saldo medio del conto stesso. In tal modo lo stato tedesco è in grado di stimare l’ammontare delle giacenze bancarie di praticamente tutti coloro che vivono in Germania. Lo stesso viene praticato per quegli individui che percepiscono prestazioni pubbliche dove il diritto al percepimento è subordinato alla mancanza di un patrimonio ad essi imputabile (ad es. assistenza sociale o sussidio di disoccupazione). I critici considerano questi sviluppi come un primo passo verso uno Stato di vigilanza.
SEGRETO BANCARIO IN SVIZZERA
Il segreto bancario svizzero poggia su tre principi:
il rapporto contrattuale tra il cliente e la banca, il segreto professionale che si deduce in senso lato dagli art. 27 e 28 ZGB e che si basa sul diritto di ciascun individuo alla tutela della propria personalità, e infine la legge federale sulle banche e le casse di risparmio dell’ 8 novembre 1934. Chiunque in qualità di organo, impiegato, incaricato, liquidatore o commissario di una banca, osservatore della commissione bancaria federale, organo o dipendente di una società di revisione accreditata venga a conoscenza di informazioni confidenziali è obbligato a non divulgarle. Il segreto bancario svizzero non trova fondamento o legittimazione nel diritto costituzionale.
Contrariamente all’opinione ampiamente diffusa tra la maggioranza degli investitori, il segreto bancario svizzero non vale però in senso assoluto e in particolare non offre protezione in caso di attività criminali. In situazioni quali procedimenti di esecuzione e realizzo forzati, così come processi penali (ad es. per riciclaggio, associazione a delinquere, furto, frode fiscale, estorsione ecc.) le banche sono obbligate a rendere pubbliche informazioni relative al cliente. Oltre a ciò, a seconda della giurisdizione applicabile nei vari cantoni, si può ottenere la pubblicazione di informazioni sul cliente anche nell’ambito di processi civili (!). Nel caso una banca sia in possesso di elementi che lascino desumere la provenienza criminosa di valori patrimoniali, la stessa è autorizzata a dare notifica alle autorità competenti senza con ciò infrangere il segreto bancario. In caso di legittimo sospetto è addirittura tenuta a presentare immediata denuncia alle autorità contro il riciclaggio.
L’infrazione dolosa o colposa del segreto bancario viene sanzionata con pena di detenzione fino a 6 mesi o multa fino a CHF 50.000 (per colpa fino a CHF 30.000). L’infrazione rimane sanzionabile anche dopo la cessazione del rapporto bancario del cliente e del rapporto di impiego presso la banca.
Al fine di evitare che soggetti imponibili negli stati membri dell’UE potessero eludere la direttiva sull’eurotassa su mercati finanziari ex UE, l’Unione è stata fin dal principio interessata ad una cooperazione con paesi terzi, in particolare con la Svizzera. Un accordo tra Svizzera e UE relativo alla tassazione degli interessi regola le modalità di tale cooperazione. Avendo la Svizzera sempre condiviso l’obiettivo dell’UE di tassare adeguatamente redditi da interessi percepiti da cittadini dell’Unione, si è arrivati a negoziare una soluzione analoga alla regolamentazione dell’UE preservando il segreto bancario. Il dossier sulla tassazione dei redditi da interessi è parte integrante della Bilaterale II, siglata da Svizzera e UE il 26 ottobre 2004 a Lussemburgo. L’Accordo sulla tassazione degli interessi – così come tutti gli accordi parte della Bilaterale II – è stato approvato dal parlamento svizzero nel 2004. Il punto centrale dell’accordo è l’impegno da parte della Svizzera all’introduzione di una ritenuta fiscale pari dapprima al 15%, in seguito al 20% e a partire dal 2011 al 35%. In tal modo la Svizzera garantisce da un lato che la direttiva UE non possa essere elusa per suo tramite e, al contempo, lascia intatto il proprio segreto bancario.
La ritenuta fiscale si applica a tutti quei pagamenti per interessi versati da un determinato sportello– ad es. una banca – su territorio svizzero a favore di una persona fisica con domicilio fiscale in uno stato membro dell’UE. I proventi della ritenuta spettano per il 75% all’UE ovvero agli stati membri (revenue sharing). L’accordo prevede inoltre che i clienti stranieri possano scegliere tra il regime di ritenuta fiscale e quello di segnalazione alle autorità fiscali (segnalazione facoltativa).
SEGRETO BANCARIO IN LUSSEMBURGO
Una scorsa all’art. 41 della legge lussemburghese sul settore finanziario, che regola ampiamente il segreto bancario, mostra come l’obbligo di segretezza delle banche e di altre istituzioni finanziarie non abbia consistenza dinnanzi alla giustizia penale o alle autorità di sorveglianza. Per contro, nell’ambito di un processo civile un impiegato di banca non può essere costretto alla rivelazione di dati relativi al cliente.
Terroristi e delinquenti non trovano alcuna protezione, si coopera strettamente con le autorità straniere per combattere abusi. In caso di indagine di diritto penale o di istanza di assistenza giudiziaria il segreto bancario viene abrogato e i conti sospetti vengono congelati. In Lussemburgo la legge sul segreto bancario non gode di particolari garanzie come ad es. in Austria.
Con il nuovo regolamento UE che, come già citato sopra, è entrato in vigore contemporaneamente anche nelle Isole del Canale, in Svizzera e nel Liechtenstein, il segreto bancario è stato per la prima volta riconosciuto e consolidato da tutti i governi dell’UE. Ciò permette al Lussemburgo di continuare a giocare le carte che l’hanno portato ad essere una delle maggiori piazze finanziarie mondiali in un mercato più ampio, aperto e a condizioni competitive più eque. Ciò presuppone in primo luogo la volontà politica di permettere agli agenti del mercato di sviluppare le proprie attività in un contesto di certezza del diritto senza tuttavia sovraregolamentare ogni strumento fin nel più piccolo dettaglio.
SEGRETO BANCARIO IN AUSTRIA
Il segreto bancario austriaco è ancorato nell’art. 38 della legge bancaria (BWG). Conformemente alla norma costituzionale dell’art. 38 par. 5 BWG il segreto bancario può essere modificato solo con maggioranza qualificata, e precisamente con maggioranza di due terzi del parlamento austriaco con un quorum superiore al 50%, come ogni altra norma costituzionale. L’art. 38 par. 5 BWG è esso stesso una norma costituzionale che può essere modificata solo con maggioranza qualificata. In tal modo la norma gode di una maggiore tutela rispetto ad eventuali modifiche e si pone perciò al di sopra delle altre leggi federali, il che <bconferisce al segreto bancario austriaco un notevole vantaggio rispetto a quello degli altri paesi sopra citati.</b>
Gli organi dello stato non ricevono alcuna segnalazione. L’obbligo al mantenimento del segreto bancario non sussiste però in caso di procedimenti di diritto penale e di diritto penale tributario così come dinnanzi alle autorità di riciclaggio. Le banche sono allora autorizzate a fornire informazioni su ordinanza giudiziaria e solo a procedimento in corso. In caso di procedimenti penali esteri informazioni vengono passate solo nell’ambito del regolamento di assistenza giudiziaria. Nei processi civili le banche hanno invece diritto di astenersi dal testimoniare.
Per quanto riguarda l’assistenza giudiziaria internazionale va osservato che tutti gli accordi di assistenza giudiziaria e tutti gli accordi bilaterali prevedono clausole in base alle quali l’Austria non è obbligata a concedere assistenza giudiziaria. Il segreto bancario rappresenta indubbiamente uno dei maggiori interessi per l’Austria.
Al fine tuttavia di poter tassare i redditi da capitale viene applicata una ritenuta sugli interessi con un’aliquota fissa, la quale viene trattenuta dalla banca e versata direttamente al fisco. Con ciò valgono come già liquidate anche l’imposta sul reddito e un’eventuale tassa di successione. Questa imposta viene anche definita come ritenuta alla fonte.
L’art. 101 BWG regola le sanzioni penali in caso di infrazione dell’obbligo di segretezza. Essa viene punita con una pena detentiva fino ad un anno.
Da quanto qui illustrato si evidenzia l’importanza del segreto bancario in Austria, il che risulta da una tradizione centenaria di discrezione riguardo agli investimenti di capitale.
SEGRETO BANCARIO NEL LIECHTENSTEIN
Il Principato del Liechtenstein è considerato una Piazza Bancaria molto efficiente ed efficace. La solidità delle banche locali è internazionalmente riconosciuta e apprezzata sia per i risultati finanziari, sia per il segreto bancario assoluto ivi regnante. Per questo motivo, negli ultimi anni, grandi Banche Europee vi hanno costituito oltre una dozzina di Banche (succursali), astrette alla legislazione fiscale ed al segreto bancario del Liechtenstein.
Il segreto bancario del Principato del Liechtenstein è per legge assoluto. Nei circoli bancari il Liechtenstein è considerato al riguardo l'ultimo vero bastione del segreto bancario. Il Liechtenstein attribuisce alla sfera privata priorità assoluta - probabilmente non benvisto dalle autorità fiscali straniere - e quindi un valore molto più alto rispetto per esempio alla pur sicurissima Svizzera.
La segretezza degli apporti bancari e la confidenzialità delle operazioni finanziarie, previsto dalle leggi del Liechtenstein, in combinazione con la presenza nel paese del regime offshore, offre delle ottime opportunità per l'investitore bisognoso della massima discrezione.
Inoltre la piazza finanziaria di Vaduz è geograficamente situata in una posizione invidiabile (a ca. 250 Km da Milano e ca. 250 Km da Monaco di Baviera e 100 Km da Zurigo).