Proseguo con altro post, nella viva speranza di poter chiarire il più possibile le idee agli utenti. Vale lo stesso discorso fatto nel post sulla VD domestica.
CHI?
I soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW: persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparati ex art. 5 TUIR residenti in Italia, i titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lettera u), D.Lgs. n. 231/2007, che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.
Anche gli enti commerciali (società di persone e società di capitali) residenti, seppur chiaramente esclusi dagli obblighi connessi alla disciplina del monitoraggio, avranno la possibilità di accedere alla sanatoria delle violazioni.
Allo stesso tempo tale procedura potrà essere attivata da quegli enti di diritto estero la cui sede di direzione effettiva è in Italia (le c.d. società esterovestite).
COME?
Il primo passo da compiere per poter accedere alla procedura di collaborazione volontaria è rivolgersi a un professionista competente in materia e conferire il mandato ad operare.
Il professionista analizzerà preliminarmente la posizione degli asset detenuti all'estero dal contribuente, verificando l’anno in cui queste attività si sono formate e/o trasferite, nonchè l’eventuale presenza di cause ostative e di aspetti penali.
Successivamente il professionista provvederà a valutare la documentazione dei fondi esteri sotto un profilo finanziario-fiscale, in modo tale da poter ricostruire la storia dei proventi generati all’estero e, sulla base delle molte variabili, definire il costo delle imposte da pagare.
Definito il complesso calcolo, si presenterà un'istanza all'UCIFI (per mezzo di un modello disponibile sul sito dell’Agenzia dell’Entrate) che, valutate le informazioni e i documenti forniti dal contribuente, provvederà ad emettere un invito a comparire e al calcolo delle imposte, delle sanzioni ridotte e degli interessi.
Sulla base dei calcoli operati dall’amministrazione finanziaria, il contribuente avrà due opzioni:
1) prestare “acquiescenza” e pagare quanto richiesto dall’avviso di accertamento;
2) inoltrare una proposta di accertamento con adesione.
Il pagamento delle somme dovrà essere effettuato in una unica soluzione o, su richiesta del contribuente, in tre rate mensili di pari importo entro 15 giorni prima della data di comparizione, ovvero 20 giorni dalla redazione dell’atto di adesione ovvero entro il termine per la proposizione del ricorso contro le sanzioni per il quadro RW.
Con il pagamento (nel caso delle tre rate, con il pagamento dell’ultima rata) si perfeziona e conclude la procedura di regolarizzazione.
PERCHE'?
Esclusione di punibilità per tutti i reati tributari dichiarativi (compresi quelli fraudolenti) e l’omesso versamento di ritenute certificate e di IVA. Nello specifico non sono punibili i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), dichiarazione infedele (art. 4), omessa dichiarazione (art. 5), omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis) e omesso versamento di IVA (art. 10-ter).
Sempre sul versante penale, è altresì esclusa la punibilità per il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), per il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) nonché per il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.). Tale esclusione opera esclusivamente nel caso siano commessi in relazione alle violazioni tributarie sopra indicate.
Anche dal punto di vista delle sanzioni amministrative, sono evidenti i vantaggi:
- le sanzioni previste per le violazioni del quadro RW vengono ridotte alla metà del minimo edittale (minimo edittale che è pari al 3% nel caso di attività detenute in paesi White List, e del 6% nel caso di attività detenute in paesi Black List) per arrivare ad una percentuale dell’1,5 ovvero del 3.
Ciò si realizza, si badi, in presenza di talune condizioni ovvero se le attività sono o vengono trasferite in Italia o in un paese SEE oppure se il contribuente rilascia all’intermediario estero apposita autorizzazione a trasmettere tutte le informazioni.
Nei casi diversi dalle fattispecie sopracitate, il comma 4 dell’art. 5-quinquies, secondo periodo, D.L. n. 167/1990 prevede che la sanzione sia determinata nella misura del minimo edittale ridotta di 1/4. In tali situazioni la sanzione è pari al 2,25% ovvero al 4,5% a seconda che gli investimenti e le attività non dichiarate siano detenute in Stati White List ovvero in Stati Black List. In caso di definizione agevolata delle sanzioni ex art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997, vi è un ulteriore abbattimento a 1/3 del minimo.
- le sanzioni in caso di omessa o infedele dichiarazione dell’imposta sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, Irap e Iva, sono ridotte di 1/4 del minimo della misura prevista ex lege. Anche in tale circostanza è possibile l’abbattimento sino a 1/6 del minimo dovuto all’adesione.
CHI?
I soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW: persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparati ex art. 5 TUIR residenti in Italia, i titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lettera u), D.Lgs. n. 231/2007, che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.
Anche gli enti commerciali (società di persone e società di capitali) residenti, seppur chiaramente esclusi dagli obblighi connessi alla disciplina del monitoraggio, avranno la possibilità di accedere alla sanatoria delle violazioni.
Allo stesso tempo tale procedura potrà essere attivata da quegli enti di diritto estero la cui sede di direzione effettiva è in Italia (le c.d. società esterovestite).
COME?
Il primo passo da compiere per poter accedere alla procedura di collaborazione volontaria è rivolgersi a un professionista competente in materia e conferire il mandato ad operare.
Il professionista analizzerà preliminarmente la posizione degli asset detenuti all'estero dal contribuente, verificando l’anno in cui queste attività si sono formate e/o trasferite, nonchè l’eventuale presenza di cause ostative e di aspetti penali.
Successivamente il professionista provvederà a valutare la documentazione dei fondi esteri sotto un profilo finanziario-fiscale, in modo tale da poter ricostruire la storia dei proventi generati all’estero e, sulla base delle molte variabili, definire il costo delle imposte da pagare.
Definito il complesso calcolo, si presenterà un'istanza all'UCIFI (per mezzo di un modello disponibile sul sito dell’Agenzia dell’Entrate) che, valutate le informazioni e i documenti forniti dal contribuente, provvederà ad emettere un invito a comparire e al calcolo delle imposte, delle sanzioni ridotte e degli interessi.
Sulla base dei calcoli operati dall’amministrazione finanziaria, il contribuente avrà due opzioni:
1) prestare “acquiescenza” e pagare quanto richiesto dall’avviso di accertamento;
2) inoltrare una proposta di accertamento con adesione.
Il pagamento delle somme dovrà essere effettuato in una unica soluzione o, su richiesta del contribuente, in tre rate mensili di pari importo entro 15 giorni prima della data di comparizione, ovvero 20 giorni dalla redazione dell’atto di adesione ovvero entro il termine per la proposizione del ricorso contro le sanzioni per il quadro RW.
Con il pagamento (nel caso delle tre rate, con il pagamento dell’ultima rata) si perfeziona e conclude la procedura di regolarizzazione.
PERCHE'?
Esclusione di punibilità per tutti i reati tributari dichiarativi (compresi quelli fraudolenti) e l’omesso versamento di ritenute certificate e di IVA. Nello specifico non sono punibili i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), dichiarazione infedele (art. 4), omessa dichiarazione (art. 5), omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis) e omesso versamento di IVA (art. 10-ter).
Sempre sul versante penale, è altresì esclusa la punibilità per il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), per il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) nonché per il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.). Tale esclusione opera esclusivamente nel caso siano commessi in relazione alle violazioni tributarie sopra indicate.
Anche dal punto di vista delle sanzioni amministrative, sono evidenti i vantaggi:
- le sanzioni previste per le violazioni del quadro RW vengono ridotte alla metà del minimo edittale (minimo edittale che è pari al 3% nel caso di attività detenute in paesi White List, e del 6% nel caso di attività detenute in paesi Black List) per arrivare ad una percentuale dell’1,5 ovvero del 3.
Ciò si realizza, si badi, in presenza di talune condizioni ovvero se le attività sono o vengono trasferite in Italia o in un paese SEE oppure se il contribuente rilascia all’intermediario estero apposita autorizzazione a trasmettere tutte le informazioni.
Nei casi diversi dalle fattispecie sopracitate, il comma 4 dell’art. 5-quinquies, secondo periodo, D.L. n. 167/1990 prevede che la sanzione sia determinata nella misura del minimo edittale ridotta di 1/4. In tali situazioni la sanzione è pari al 2,25% ovvero al 4,5% a seconda che gli investimenti e le attività non dichiarate siano detenute in Stati White List ovvero in Stati Black List. In caso di definizione agevolata delle sanzioni ex art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997, vi è un ulteriore abbattimento a 1/3 del minimo.
- le sanzioni in caso di omessa o infedele dichiarazione dell’imposta sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, Irap e Iva, sono ridotte di 1/4 del minimo della misura prevista ex lege. Anche in tale circostanza è possibile l’abbattimento sino a 1/6 del minimo dovuto all’adesione.
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