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procedura di VD: chi, come e perché

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  • procedura di VD: chi, come e perché

    Proseguo con altro post, nella viva speranza di poter chiarire il più possibile le idee agli utenti. Vale lo stesso discorso fatto nel post sulla VD domestica.

    CHI?
    I soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW: persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparati ex art. 5 TUIR residenti in Italia, i titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lettera u), D.Lgs. n. 231/2007, che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.
    Anche gli enti commerciali (società di persone e società di capitali) residenti, seppur chiaramente esclusi dagli obblighi connessi alla disciplina del monitoraggio, avranno la possibilità di accedere alla sanatoria delle violazioni.
    Allo stesso tempo tale procedura potrà essere attivata da quegli enti di diritto estero la cui sede di direzione effettiva è in Italia (le c.d. società esterovestite).

    COME?


    Il primo passo da compiere per poter accedere alla procedura di collaborazione volontaria è rivolgersi a un professionista competente in materia e conferire il mandato ad operare.
    Il professionista analizzerà preliminarmente la posizione degli asset detenuti all'estero dal contribuente, verificando l’anno in cui queste attività si sono formate e/o trasferite, nonchè l’eventuale presenza di cause ostative e di aspetti penali.
    Successivamente il professionista provvederà a valutare la documentazione dei fondi esteri sotto un profilo finanziario-fiscale, in modo tale da poter ricostruire la storia dei proventi generati all’estero e, sulla base delle molte variabili, definire il costo delle imposte da pagare.
    Definito il complesso calcolo, si presenterà un'istanza all'UCIFI (per mezzo di un modello disponibile sul sito dell’Agenzia dell’Entrate) che, valutate le informazioni e i documenti forniti dal contribuente, provvederà ad emettere un invito a comparire e al calcolo delle imposte, delle sanzioni ridotte e degli interessi.
    Sulla base dei calcoli operati dall’amministrazione finanziaria, il contribuente avrà due opzioni:
    1) prestare “acquiescenza” e pagare quanto richiesto dall’avviso di accertamento;
    2) inoltrare una proposta di accertamento con adesione.
    Il pagamento delle somme dovrà essere effettuato in una unica soluzione o, su richiesta del contribuente, in tre rate mensili di pari importo entro 15 giorni prima della data di comparizione, ovvero 20 giorni dalla redazione dell’atto di adesione ovvero entro il termine per la proposizione del ricorso contro le sanzioni per il quadro RW.
    Con il pagamento (nel caso delle tre rate, con il pagamento dell’ultima rata) si perfeziona e conclude la procedura di regolarizzazione.

    PERCHE'?
    Esclusione di punibilità per tutti i reati tributari dichiarativi (compresi quelli fraudolenti) e l’omesso versamento di ritenute certificate e di IVA. Nello specifico non sono punibili i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), dichiarazione infedele (art. 4), omessa dichiarazione (art. 5), omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis) e omesso versamento di IVA (art. 10-ter).

    Sempre sul versante penale, è altresì esclusa la punibilità per il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), per il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) nonché per il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.). Tale esclusione opera esclusivamente nel caso siano commessi in relazione alle violazioni tributarie sopra indicate.
    Anche dal punto di vista delle sanzioni amministrative, sono evidenti i vantaggi:
    - le sanzioni previste per le violazioni del quadro RW vengono ridotte alla metà del minimo edittale (minimo edittale che è pari al 3% nel caso di attività detenute in paesi White List, e del 6% nel caso di attività detenute in paesi Black List) per arrivare ad una percentuale dell’1,5 ovvero del 3.
    Ciò si realizza, si badi, in presenza di talune condizioni ovvero se le attività sono o vengono trasferite in Italia o in un paese SEE oppure se il contribuente rilascia all’intermediario estero apposita autorizzazione a trasmettere tutte le informazioni.
    Nei casi diversi dalle fattispecie sopracitate, il comma 4 dell’art. 5-quinquies, secondo periodo, D.L. n. 167/1990 prevede che la sanzione sia determinata nella misura del minimo edittale ridotta di 1/4. In tali situazioni la sanzione è pari al 2,25% ovvero al 4,5% a seconda che gli investimenti e le attività non dichiarate siano detenute in Stati White List ovvero in Stati Black List. In caso di definizione agevolata delle sanzioni ex art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997, vi è un ulteriore abbattimento a 1/3 del minimo.
    - le sanzioni in caso di omessa o infedele dichiarazione dell’imposta sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, Irap e Iva, sono ridotte di 1/4 del minimo della misura prevista ex lege. Anche in tale circostanza è possibile l’abbattimento sino a 1/6 del minimo dovuto all’adesione.

  • #2
    Grazie per il preciso lavoro di condivisioni delle notizie e delle informazioni !!
    www.best-privacy.com

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    • #3
      Una domanda . Mi è stato detto che per aderire alla VD ( per chi ha gli asset in CH ) conviene aspettare la firma del trattato e l'effettiva cancellazione della Svizzera da black list italica . è vero ?

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      • #4
        Si, più tecnicamente non dalla firma del trattato, ma dell'entrata in vigore del decreto per la sua esclusione dalla lista.

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        • #5
          indi per cui ancora ce ne vuole di tempo...
          meglio agire in altro modo...secondo me
          " Per avere cose MAI avute, occorre FARE cose mai fatte !!!"

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          • #6
            Grazie poiuytr, sempre a disposizione.

            Il tempo c'è...fino a settembre però.

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            • #7
              Con una circolare del 9 gennaio 2015, il Dipartimento del Tesoro ha chiarito che la procedura della voluntary disclosure non incide sugli adempimenti antiriciclaggio, i quali pertanto devono essere sempre applicati.

              Sebbene, quindi, i contribuenti possano beneficiare dell’esclusione della punibilità penale per taluni reati, i professionisti dovranno comunque:

              - effettuare l’adeguata verifica della clientela;
              - conservare e registrare i dati;
              - effettuare le segnalazioni di operazioni sospette (allorquando ciò sia necessario).

              Tuttavia, nei giorni scorsi il CNDCEC, in una lettera inviata al ministro dell’Economia e al direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha chiesto un intervento normativo che esoneri espressamente i professionisti dagli obblighi di segnalazione ai fini dell’antiriciclaggio per l’attività di consulenza nei confronti dei contribuenti interessati alla voluntary disclosure.
              In mancanza di un apposito intervento che porti finalmente chiarezza, il CNDCEC ha già annunciato che si troverà costretto a consigliare ai commercialisti di rinunciare all’attività assistenza per la voluntary disclosure che, così com’è, è davvero troppo rischiosa.


              L’adeguata verifica della clientela:

              Indipendentemente da quelli che possono essere i dubbi in merito alle segnalazioni delle operazioni sospette, sussistono sempre gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

              A tal proposito però, è sempre opportuno ricordare che l’art. 16 del D.Lgs. n. 231/2007, stabilisce che i professionisti sono tenuti a osservare gli obblighi di adeguata verifica nei seguenti casi:

              1. quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
              2. quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata;
              3. tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile;
              4. quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
              5. quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

              Nello specifico caso della voluntary disclosure, si applica il limite dei 15.000 euro: a cosa va riferito?

              La soglia in oggetto non deve assolutamente essere valutata con riferimento al compenso spettante al professionista. Pertanto, anche nel caso in cui il compenso pattuito sia, ad esempio, pari a euro 2.000, ciò sarà perfettamente irrilevante ai fini della disciplina antiriciclaggio.

              Dubbi potrebbero sorgere, tuttavia, in merito alla determinazione del valore della prestazione, ovvero se la stessa debba ritenersi di valore indeterminato o se possa essere applicata la soglia dei 15.000 euro. In quest’ultimo caso di potrebbe far riferimento agli imponibili non dichiarati al Fisco, quindi oggetto della procedura di emersione volontaria.

              Più correttamente, però, in questo caso, si ritiene che ricorra una fattispecie nella quale vi può essere sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, ragion per cui andrebbe sempre applicata l’adeguata verifica della clientela.

              È infatti da ricordare che il riciclaggio di denaro è stato ormai pacificamente collegato anche ai reati tributari, ragion per cui, in virtù di una richiesta di assistenza in merito alla procedura di emersione volontaria dei capitali, ben potrebbe sorgere, in capo al professionista, il sospetto di riciclaggio di denaro.
              " Per avere cose MAI avute, occorre FARE cose mai fatte !!!"

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              • #8
                Mi accodo alla discussione dell'Avv.Pallini per postarvi un paio di risorse interessanti in italiano :


                Buona visione

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                • #9

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                  • #10

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