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BANK GUARANTEE, LETTERE DI GARANZIA BANCARIE, CREDITI DOCUMENTARI

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  • BANK GUARANTEE, LETTERE DI GARANZIA BANCARIE, CREDITI DOCUMENTARI

    http://www.accuity.com/useful-links/bank-rankings/

    L’operazione di credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio Cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare da propria Banca corrispondente, una prestazione economica
    (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito. Si tratta di una operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente alla fornitura e alla spedizione della merce, documentazione di cui le banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo principi e regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale. La garanzia bancaria (BG) è uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La BG viene infatti attivata dal Beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (ordinante della BG) secondo i termini del contratto commerciale sottostante, ad esempio a mezzo bonifico bancario. Le operazioni di cui sopra, Crediti Documentari e BG, sono disciplinate da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (CCI), dalle “Norme supplementari alle NUU per la presentazione elettronica” (NUU) e dalla “Prassi bancaria internazionale uniforme per l’esame dei documenti nelle operazioni di credito documentario” (PBIU), in quanto non espressamente derogate.


    Nel mercato internazionale esistono due tipi di GARANZIA BANCARIA
    la impropriamente detta GARANZIA BANCARIA IN AFFITTO, rilasciata su collaterali di terzi e la GARANZIA BANCARIA IN VENDITA il cui sottostante e' rappresentato da collaterali propri del richiedente. Il trasferimento del Collaterale è la fornitura di beni da una parte (il Fornitore) ad un’altra parte (il Beneficiario), considerando che il fornitore si impegna (attraverso la Sua Banca Emittente) ad emettere una garanzia bancaria a favore del beneficiario in cambio di un ritorno, denominato come tassa di contratto. Durante il periodo di validità della garanzia, il Beneficiario può utilizzarlo per i propri scopi e alla scadenza, il Beneficiario accetta di estinguere qualsiasi impegno contratto contro la Garanzia e di risarcire il fornitore contro qualsiasi perdita dovesse subire per effetto dei prestiti garantiti con essa. Le Garanzie ricevute in questo modo non sono in alcun modo diverse da qualsiasi altra forma di garanzia richiesta ed il fatto che ci sia un accordo sottostante (l'accordo di trasferimento di Collaterali) non ha alcuna incidenza sulla formulazione o la costruzione della Garanzia. Questo permette al beneficiario di usare il meccanismo di garanzia per aumentare il credito, a garanzia di linee di credito e prestiti o altro. In sostanza per ottenere questi tipi di strumenti o si hanno capitali propri, oppure bisogna farsi prestare dei collaterali da società' chiamati provider in cambio di un compenso.

    QUESTE OPERAZIONI NON VENGONO FATTE DALLE BANCHE MA DA PROVIDER I QUALI PER MEZZO DELLE LORO BANCHE PROVVEDONO ALLA EMISSIONE DELLO STRUMENTO. IL RAPPORTO QUINDI E' TRA RICHIEDENTE ED IL PROVIDER IN ALCUNI CASI PUÒ ESSERE COINVOLTA UNA BANCA ESTERNA CON LA FUNZIONE DA ESCROW ACCOUNT.

    jae
    Se qualcosa ti sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è...
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