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Cosa costituire?(2)

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  • Cosa costituire?(2)

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    I vantaggi attribuibili all'uso di strutture societarie basate e operanti in paesi cosiddetti "offshore" vanno, tra le altre cose, dal favorevole trattamento fiscale rispetto agli Stati Membri (assenza di capital gains tax (imposta sulle plusvalenze), ridotta (spesso 0%) tassazione dei redditi societari, bassa tassazione (generalmente dal 2% al 20%) dei redditi delle persone fisiche domiciliate o residenti ai fini fiscali, assenza di imposte di successione, imposte di bollo e cosi' via) alla flessibilità con cui le società possono operare (assenza di capitale minimo societario, flessibilità nel mantenimento e uso del capitale versato, possibilità di per le società giuridiche di agire come amministratori di altre società giuridiche, presenza (nella maggior parte dei casi) di numerose forme societarie e fiduciarie come limited liability partnerships, società garantite ecc.. ecc..). Come qualsiasi serio professionista pero' direbbe, tali vantaggi devono essere contrapposti ai costi di gestione spesso elevati (dovuti alla lingua, alla necessità di avere, e pagare, amministratori residenti in loco, ai fusi orari ecc..) e alla possibilità di operare attraverso tali strutture nello Stato Membro dove l'attività commerciale o professionale viene effettivamente svolta. Per esempio, in Italia vi sono le norme sulla esterovestizione e sull'iscrizione della maggior parte degli stati offshore nelle Black Lists previste dall'articolo 167 del DPR 917/1986 che rendono la pianificazione fiscale spesso difficile e tortuosa (anche se, si spera, la Finanziaria 2008 dovrebbe eliminare le Black Lists o ridurne lo scopo).

    In termini di esenzione dal pagamento della VAT in Inghilterra, ripeto, sono un professionista e non propongo ai miei clienti, ne tantomeno professo, alcun tipo di "truffa".
    E' vero che l'importazione di merci non-CEE e' naturalmente esente dalla VAT alla fonte e la VAT andrà poi caricata sul prezzo di vendita nel paese CEE e versata all'erario in sede di dichiarazione (o acconto), ma, forse, tu non sai che l'Articolo 22 della direttiva comunitaria 83/181/EC del 28 marzo 1983 prevede la possibilità di uno Stato Membro di fissare la soglia di importo minimo su beni (con esclusione di tabacco, alcolici e profumi) al si sopra della quale applicare la VAT. Per quanto ne sappia, l'Italia non ha ancora ratificato, o almeno implementato, l'Art. 22 mentre l'Inghilterra lo ha fatto attraverso il Value Added Tax (Imported Goods) Relief Order 1984. In parole povere, le merci importate nell'UK da paesi fuori dalla CEE (che comprende Jersey e Guernsey dove la maggior parte di tali attività vengono svolte), come ad esempio CD, DVD, lenti a contatto ecc.. il cui valore singolo "di mercato" è al di sotto di £18 (correzione da quanto riferito precedentemente, £12 era la soglia al tempo della ratificazione della direttiva), possono essere rivendute "singolarmente" in UK senza dover risquotere o versare all'erario la VAT. Il modo in cui gli importatori che si avvalgono di questo cavillo legale operano è quello di vendere (spesso per corrispondenza o su internet come Play.com, che è basato qui a Jersey) il prodotto con valore inferiore alle £18 "singolarmente" al consumatore (ovvero non un soggetto VAT) a un prezzo di mercato inferiore a quello offerto dai rivenditori come HMV, Virgin, Boots, Lloyds Farmacies ecc.. in quanto tali grandi rivenditori, che hanno una presenza fisica sul territorio e non possono avvalersi del cavillo dicendo che i loro prodotti vengono venduti al publico "singolarmente". Per esempio: Virgin compra un CD al prezzo di £3 (grazie al potere di acquisto di cui puo' avvalersi) e lo rivende con un margine lordo minimo di £1. Quindi il prezzo del CD al consumatore in UK è £4+VAT al 17.5% (£4.70). Play.com compra lo stesso CD a £3.50 (non avendo lo stesso potere di acquisto del Sig. Branson!), lo rivende a £4.60 (per il consumatore non ha importanza se la VAT e' compresa o meno, non potendola recuperare) e, non dovendo versare il 17.50% del prezzo di vendita all'erario, il suo margine lordo è £1.1.

    Sono comunque sorprese che il mio esempio dell'esenzione dalla VAT (buttato giu' cosi' per caso) abbia suscitato tanto interesse!

    Saluti

    Amedeo

  • #2
    Cosa costituire?(2)

    Non Registrato, ha perfettamente ragione sul fatto che in Irlanda hai bisogno di un 'amministratore residente per operare una società (nonostante questo non sia richiesto in Inghilterra e, spesso, il commercialista (c.d. accountant) che prepara i bilanci societari fornisce anche un servizio di domiciliazione per un compenso che parte, nelle zone limitrofe a Londra, dalle £400 annue). Il punto che volevo fare sulle aziende che propongono soluzioni "chiavi in mano" e che spesso sono operate da non professionisti è che la pianificazione fiscale non si effettua tramite la registrazione di una società o la semplice fornitura di un servizio di domiciliazione o di un'amministratore (che del resto non sa niente del tuo business e spesso funge da c.d "testa di legno"), ne tantomeno puo' essere descritta in un forum, ma richiede un'analisi concreta del business plan, del target client, delle considerazioni fiscali e dei bisogni societari sia nel paese di residenza della società, nonchè nel paese dove l'attività commerciale viene svolta, del trattamento dei proventi e dividendi ricevuti dai titolari residenti in Italia, della possibilità di far rientrare "lecitamente" capitali accumulati all'estero (magari in un trust discrezionario) e cosi via. Queste sono tutte cose che solo professionisti (meglio se abilitati, cosi' hanno una copertura professionale/assicurativa che ti risarcirà se gli uomini di Tommaso Padoa-Schioppa, no Visco come giustamente mi ha ripreso un'utente sel Forum, iniziano a mandarti controlli e multe) possono fornirti. Ecco perchè il tuo volume d'affari ti servirà come metro di misura per considerare se il gioco e, sopratutto, la spesa "valgono la candela".
    Per il punto sulla VAT vedi la mia risposta sopra. Per quanto riguarda l'Italia, potresti informarti dal tuo commercialista se l'Art 22 della direttiva comunitaria 83/181/CEE e ancora stato importato in qualche modo. Se non vado errato, qualcosa in merito è contenuto nel Decreto Ministeriale 5 dicembre 1997, n. 489 ma per maggiori informazioni dovresti rivolgerti a un professionista in Italia.
    Cordiali saluti
    Amedeo

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