Annuncio

Collapse
No announcement yet.

Sentenza commisione tributaria commercio eletronico su Ebay

Collapse
X
 
  • Filter
  • Ora
  • Show
Clear All
new posts

  • Sentenza commisione tributaria commercio eletronico su Ebay

    La sentenza numero 3 del 23.01.2012, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, ha affrontato una tematica di grandissima attualità: la qualifica fiscale del commercio elettronico praticato da soggetti non imprenditori (o quanto meno che non si ritengono tali). Oggi esiste una ampia varietà di siti specializzati attraverso i quali, mediante la semplice creazione di un account, è possibile vendere, tramite aste o altre modalità, beni dei quali ci si vuole disfare. Quando l’attività appena descritta supera i limiti della “occasionalità” per divenire vera e propria attività che genera reddito d’impresa?


    Il caso esaminato


    Nell’ottobre del 2010 l’Agenzia delle Entrate ha notificato ad un contribuente tre avvisi di accertamento per i periodi d’imposta 2005, 2006 e 2007 ai fini Irpef, Irap e Iva. Secondo l’Ufficio, in base ai dati acquisiti presso il noto sito di commercio elettronico “E-bay”, il contribuente aveva svolto transazioni commerciali di importo rilevante, conseguendo ricavi d’impresa imponibili non dichiarati pari a Euro: 4.681 nel 2005, 19.418 nel 2006 e 68.293 nel 2007.


    La decisione della Commissione Tributaria provinciale


    La Commissione, alla quale ha adito il contribuente per chiedere l’annullamento dei citati atti impositivi, ha risolto la questione definendo quando i compensi percepiti “occasionalmente” da un soggetto tramite il commercio elettronico costituiscono reddito d’impresa. In particolare, i giudici hanno individuato i limiti all’attività commerciale non abituale in quelli previsti per qualificare la “prestazione occasionale di lavoro autonomo”, contenuti nel secondo comma dell’articolo 61 del Decreto Legislativo numero 276 del 2003 (c.d. “Legge Biagi”).


    Detto richiamo alla normativa lavoristica, ispirato dall’apprezzabile tentativo di quantificare il carattere della “occasionalità”, sia temporalmente (30 giorni con lo stesso committente), sia soprattutto dal punto di vista monetario (limite di 5 mila Euro annui), appare un po’ forzato. Il citato articolo 61 del decreto legislativo 276 del 2003, infatti, si riferisce alla fattispecie del lavoro autonomo occasionale, il quale rientra fiscalmente nella lettera l) dell’articolo 67 del TUIR. Pare quindi difficile estenderne la nozione all’attività commerciale occasionale (lettera i) dell’articolo 67 del TUIR) oggetto della sentenza pronunciata dal Collegio.


    Vi inito a leggere l articolo integrale qui


    Last edited by MadeOnEarth; 02/09/2017, 10:54.

  • #2
    non sono del tutto stupito della risposta, già quasi 10 anni ad interpello riguardante i b&b, l'AdE confermò che si potessero inserire fra i "redditi diversi" i proventi dell'attività al netto delle spese sostenute.
    Quindi anche per prestazioni o attività occasionali potete detrarvi le spese

    Comment


    • #3
      Si il tipo in questione con 100000 euro di vendite in 3 anni, 68000 solo in un anno ha decisamente movimentato cifre troppo alte
      Last edited by MadeOnEarth; 02/09/2017, 11:01.

      Comment


      • #4
        Spesso si leggono sciocchezze sui forum; talvolta si correggono, altre no.
        Coloro che si sentono "imparati" vogliono dire la loro, conosciuta magari solo in discorsi da bar.
        Sta dunque al richiedente effettuare la scrematura e, dopo dovute proprie ricerche, dare affidamento alle risposte più attendibili, da considerarsi comunque solo ed esclusivamente basi di partenza e informazioni utili per approfondire eventuali aspetti o alternative meno o punto considerati.

        Circa l'argomento in questione, senza scomodare sentenze di commissioni tributarie provinciali (spesso smentite poi nei gradi superiori di giudizio) sarebbe bastata una seria lettura della normativa specifica, per avere un quadro preciso della situazione.

        Comment


        • #5
          No gigi invece ti sbagli il problema e' che proprio la normativa non e' chiara e quindi soggetta a interpretazioni, non mi dice se una vendita ogni 2 giorni e' un commercio continuato nel tempo e non mi dice nemmeno le soglie che io posso superare o no annualmente il problema e' proprio la chiarezza

          Quindi il richiedente come tu lo chiamo puo solo cercare dei pareri in giro, oppure come ho fatto andarsi a cercare le sentenze
          Originariamente Scritto da gigi0000 Visualizza Messaggio
          Spesso si leggono sciocchezze sui forum; talvolta si correggono, altre no.
          Coloro che si sentono "imparati" vogliono dire la loro, conosciuta magari solo in discorsi da bar.
          Sta dunque al richiedente effettuare la scrematura e, dopo dovute proprie ricerche, dare affidamento alle risposte più attendibili, da considerarsi comunque solo ed esclusivamente basi di partenza e informazioni utili per approfondire eventuali aspetti o alternative meno o punto considerati.

          Circa l'argomento in questione, senza scomodare sentenze di commissioni tributarie provinciali (spesso smentite poi nei gradi superiori di giudizio) sarebbe bastata una seria lettura della normativa specifica, per avere un quadro preciso della situazione.

          Comment


          • #6
            Ma la sentenza l'avete letta e compresa ?

            Comment


            • #7
              Qualche giorno fa scrivevo:
              Originariamente Scritto da gigi0000 Visualizza Messaggio
              La prestazione occasionale non è l'alternativa alla P. IVA, cioè la possibilità di svolgere attività professionali o commerciali senza obbligo di alcun adempimento fiscale.
              Inoltre la prestazione occasionale deve prevalentemente avvalersi del proprio lavoro, escludendo categoricamente l'attività di rappresentanza e quella commerciale, che impongono invece la P. IVA anche con redditi minimi, nulli, o perdite.
              Non necessita la dichiarazione dei redditi sino a € 4800, oltre invece dev'essere presentata.
              Ecc. ecc.
              Aggiungo:

              1 - comprare e rivendere è commercio, produrre in maniera continuativa (nel senso più lato del termine) e vendere è commercio. Non c'è scappatoia!
              2 - l'occasionalità dell'attività commerciale deve essere reale: es. sono in Val di Non in vacanza, compro 5 cassette di mele ed al rientro ne cedo qualcuna ad amici e parenti. Non posso fare il giochino tutte le settimane, né posso tornare col furgone carico di mele.
              3 - chi intende aprire un negozio deve adempiere ad una serie di formalità prima dell'inaugurazione, perché dunque chi svolgesse la stessa attività online non dovrebbe fare altrettanto?
              4 - Il Min. delle Fin. ritiene: "i requisiti di professionalità e abitualità sussistono ogni qual volta il soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività (soffermarsi a considerare il valore di tali termini - NdR) una pluralità di atti economici finalizzati al raggiungimento di uno scopo".
              5 - La sentenza citata esprime principi molto opinabili, assimilando il lavoro occasionale (art. 67, c. 1, lett l del TUIR) col commercio occasionale (art. 67, c. 1, lett i della stessa legge).

              Prevale dunque il buonsenso comune: vedi le mele della Val di Non.
              A proposito, qualcuno ne ha qualche cassetta?


              Comment


              • #8
                Ora si :-) prima mi sa avevo capito il contrario ....

                Originariamente Scritto da afratton Visualizza Messaggio
                Ma la sentenza l'avete letta e compresa ?

                Comment


                • #9
                  Infatti , l' importante è stimolare l ' interesse e arrivare alla comprensione bravo !

                  Comment


                  • #10
                    Qualcuno di voi pensa seriamente che tutti i cinesi, arabi, extracomunitari in genere leggano le sentenze?

                    Siamo solo noi Italiani obbligati a conoscere la legge ed a essere tartassati come beste da soma.

                    Si fottano.

                    Comment


                    • #11
                      Originariamente Scritto da MadeOnEarth Visualizza Messaggio


                      Il caso esaminato


                      Nell’ottobre del 2010 l’Agenzia delle Entrate ha notificato ad un contribuente tre avvisi di accertamento per i periodi d’imposta 2005, 2006 e 2007 ai fini Irpef, Irap e Iva. Secondo l’Ufficio, in base ai dati acquisiti presso il noto sito di commercio elettronico “E-bay”, il contribuente aveva svolto transazioni commerciali di importo rilevante, conseguendo ricavi d’impresa imponibili non dichiarati pari a Euro: 4.681 nel 2005, 19.418 nel 2006 e 68.293 nel 2007.


                      Basta leggere la la "storia", ossia i dati riscontrati del Venditore Ebay, per rendersi conto che non c'è nulla di "occasionale" nella sua attività...
                      La sentenza non poteva essere che quella


                      Altro conto è vendere su Ebay, per esempio, il maglione regalato che non ti piace, il computer usato che non sai dove mettere, la collezione di Tex Willer, ecc, cioè robazza messa in vendita in modo veramente sporadico.
                      Sono capitato in questo forum per caso, volevo delocalizzare me stesso...

                      Comment

                      Working...
                      X