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RECUPERO TRANSFRONTALIERO DEI CREDITI

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  • RECUPERO TRANSFRONTALIERO DEI CREDITI

    Riporto l'articolo integrale in riferimento al Reg.UE 655/2014 ,con l'augurio che chiarisca la situazione .

    L’articolo offre una disamina, necessariamente compendiosa, sui principali contenuti dell’assai complesso e confuso Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale: già il titolo rende l’idea della tediosa prolissità dei testi normativi che verremo esaminando, a guisa di istruzioni per l’utilizzo di più o meno sofisticati elettrodomestici. Per sovrappiù e per agevolarne la fruizione, almeno secondo i conditores europei, al Regolamento 655/2014 si associa altro Regolamento di esecuzione (UE) n. 1823/2016, emesso dalla Commissione e datato 10 ottobre 2016, contenente i moduli da adottare per la domanda di sequestro conservativo di conti bancari, per la richiesta di informazioni patrimoniali, per reclami, opposizioni e amenità varie, moduli tutti forgiati sempre secondo lo stile burocratese D.O.C.G., che imperversa in quel di Bruxelles e tratta il civis europaeus unicamente alla stregua di banale homo oeconomicus, tutto corpo e senz’anima. La novità, sulla carta, è notevole e dotata di grande vis expansiva, poiché per la prima volta si varcano le colonne d’Ercole del forum executionis, cioè dell’applicazione all’esecuzione forzata delle regole proprie dello Stato membro in cui l’esecuzione ha da svolgersi: l’ordinanza europea di sequestro conservativo, pur serbando natura essenzialmente cautelare (non priva, però, di ibridismi che la declinano in termini effettuali di misura preparatoria e prodromica di un pignoramento presso terzi, allorché il creditore, come è regola, disponga già di un titolo esecutivo, anche stragiudiziale, efficace nello spazio giudiziario europeo), è emanata inaudita altera parte dal giudice dello Stato membro competente per il merito e viene telle quelle notificata e, così, eseguita nei confronti della banca presso cui il debitore detenga conti correnti e depositi, superando i confini dello Stato membro di emanazione con “effetto sorpresa”, affinché costui non s’affretti, con un semplice e rapido impulso telematico, a trasferire altrove i suoi averi mobiliari, magari in accordo con la banca e in qualche paradiso fiscale elencato nella black list, diramata e periodicamente aggiornata dal Fondo Monetario Internazionale (cioè dagli U.S.A.). Va da sé che il Regno Unito – il cui territorio comprende, oltre al Galles, all’Irlanda del Nord e, almeno per ora, la Scozia, anche le Channel Islands e, più distanti ma infinitamente più belli ed esotici lasciti dell’impero britannico che fu, le Cayman e le British Virgin Islands od altri paradisi naturalistici e fiscali d’analogo genere – abbia scelto di restar fuori da consimile Regolamento, oltremodo invasivo e pregiudizievole per gli interessi finanziari globali della perfida Albione, ben prima che la Brexit fosse deliberata dal popolo inglese e firmata da sua Maestà britannica. L’Irlanda, nella cui capitale, autentico pozzo di San Patrizio, trovano graziosa e munifica accoglienza le multinazionali globali di Silicon Valley, ha invece inteso aderire. La Danimarca resta come d’uso estranea a questi Regolamenti in materia di spazio giudiziario europeo, in grazia del Protocollo n. 22 degli ormai declinanti TUE e del TFUE: un protocollo speciale riservato alla terra del principe triste.
    L’abstract su riportato sintetizza il significato essenziale e i limiti territoriali di applicabilità del Regolamento 655/2014 sull’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (adopreremo d’ora innanzi, per brevità, l’acronimo OESC, ormai in uso presso gli addetti ai lavori). Il susseguente Regolamento di esecuzione 1823/2016 lo integra e lo produce ad consequentias, istituendo moduli standard, agevolmente reperibili sul consueto portale telematico europeo (e-justice.europa.eu) nella parte dedicata ai c.d. moduli dinamici, cioè direttamente “scaricabili” e compilabili con un personal computer, un notebook, un tablet, uno smartphone e meraviglie tecnologiche e digitali di analoga fatta.Gli è che, contrariamente alle apparenze e ai desiderata dei sommi conditores iuris europaei,né le disposizioni del Regolamento sull’OESC né i moduli applicativi sono di facile comprensione, di immediata intelligibilità e di agevole compilazione. Talché i tecnocrati finanziarii che entrano ed escono da grandi banche e istituzioni europee, in perfetta osmosi tra loro, dovranno ancor tollerare obtorto collo l’opera del ceto forense: probabilmente vorrebbero fare degli avvocati liberi professionisti quel che Federico Guglielmo di Prussia aveva prescritto, costringendoli nel secolo XVIII a portare un cappello e un mantello nero, affinché il popolo potesse riconoscerli e tenersi distante. Malcelato scopo è oggi quello di incorporare gli avvocati negli uffici legali di banche, assicurazioni, società e compagini multinazionali, per trasformarli in impiegatucci e travet cottimisti alla mercé altrui, onde vanificare e metabolizzare i consustanziali requisiti di autonomia e indipendenza e, al postutto, di libertà che, storicamente, dovrebbero connotarne ruolo, funzione e opera: autonomia e indipendenza certo invise al pensiero unico globale imperante nel contemporaneo contesto economico-finanziario, che tutto vuole assoggettare al suo controllo, come il Grande Fratello di orwelliana memoria.
    Il Regolamento è poco o punto leggibile; i moduli lo sono ancor meno, salvo non farsi cogliere da istantanea e forte emicrania.
    Eccone dunque un’assai schematica e approssimativa sintesi, lasciando poi al paziente lettore, che intenda valersi dell’OESC o abbia la ventura di dovere ad essa reagire, avendone patito gli effetti, l’onere di trarre leggiadro diletto dalla lettura del Reg. n. 655/2014 e dei moduli pertinenti, quali istituiti dal Regolamento di esecuzione n. 1823/2016. Non senza formulare i migliori auguri per l’intrapresa, accompagnati da ineffabili gesti apotropaici.Scopo dell’OESC è dichiaratamente quello di far sì che il creditore di somme di denaro sottoponga a vincolo i conti bancari del debitore, senza che questi, avendone ricevuto notizia, possa compromettere la successiva soddisfazione del credito mediante assegnazione delle somme così vincolate, fino a concorrenza dell’importo indicato nell’ordinanza autorizzativa del sequestro conservativo europeo.
    La misura è facoltativa e alternativa ai provvedimenti di sequestro conservativo previsti dal diritto nazionale del giudice dello Stato membro adito per l’esecuzione della misura.
    In una parola, nei casi transazionali, il creditore può scegliere una delle seguenti alternative:
    - chiedere l’OESC al giudice munito di giurisdizione per la causa di merito;
    - chiedere un sequestro conservativo al giudice munito di giurisdizione per la causa di merito secondo la lex fori, cioè in base al diritto processuale applicabile nello Stato membro del giudice adito;
    - chiedere un sequestro conservativo al giudice dello Stato membro di esecuzione della misura cautelare, in base al criterio del locus executionis.
    L’OESC può essere richiesta parallelamente o in cumulo con misure conservative nazionali, con l’obbligo di dichiararlo nella richiesta. Non è invece possibile proporre istanze parallele di OESC contro lo stesso debitore per un credito geneticamente unitario: l’istanza successivamente proposta va dichiarata inammissibile e, nella successiva eventuale fase a contraddittorio pieno, il creditore che abbia chiesto l’OESC al giudice italiano, successivamente adito violando il suddetto divieto di azione parallela, dovrà essere condannato alle spese e ai danni ex art. 96 c.p.c. per abuso dello strumento processuale.
    Come noto, il sequestro conservativo in Italia è disciplinato dagli artt. 2905 s. c.c. e 671 ss. c.p.c. e, quando è accolta l’istanza del creditore, il provvedimento non si riferisce a beni o a crediti determinati (salva l’ipotesi di sequestro conservativo strumentale a un’azione revocatoria, di cui all’art. 2905, comma 2, c.c.), essendo determinata unicamente la somma massima fino a concorrenza della quale il sequestro è autorizzato. Dopodiché sarà il creditore a determinare, in sede esecutiva della misura, quali beni colpire, affinché il vincolo risulti capiente rispetto all’importo massimo autorizzato. La misura, come noto, si convertirà in pignoramento non appena il creditore acquisisca un titolo esecutivo, con l’onere di depositarlo entro breve termine presso le cancellerie degli uffici giudiziarii competenti per l’espropriazione forzata dei beni o dei crediti sottoposti a vincolo conservativo (artt. 686 c.p.c. e 156 disp.att. c.p.c.).
    Nell’OESC, invece, il conto bancario del debitore deve essere identificato: è dunque misura che cade specificamente su uno o più conti bancari determinati, a differenza del sequestro conservativo nostrano.Oltre a determinare il conto o i conti bancari sui quali eseguire l’OESC, stando alle definizioni contenute nell’art. 4 Reg. 655/2014, deve trattarsi di conti sui quali si trovino, a credito del debitore, somme di danaro, espresso in qualsiasi valuta, o analoghi crediti alla restituzione di denaro, quali i depositi sul mercato monetario, detenuti presso una banca a nome del debitore o a nome di un terzo per conto del debitore. Sono dunque esclusi i depositi bancari (dossier) contenenti titoli azionari, obbligazionari o d’altro genere: il che consentirà al debitore di sottrarre facilmente i propri averi mobiliari, semplicemente investendo le somme in titoli non appena queste gli vengano accreditate sul conto estero, scongiurando in tal modo ogni vincolo apponibile mediante OESC e lasciando la banca depositaria, che spesso gode di pegni generali sui titoli del correntista, nella pacifica e sicura detenzione degli stessi.
    Siffatta esclusione, oltre ad agevolare pratiche elusive del debitore, riduce di molto l’area di operatività dell’OESC quoad obiectum, dettata com’è nell’interesse precipuo delle banche, assai poco inclini a correre il rischio di perdere la suddetta garanzia pignoratizia generale sui titoli del debitore detenuti in custodia e la cui lobby occupa e tiene in ostaggio l’intero sistema dell’Unione Europea, o quel che ne resta, entro l’inafferrabile e anonimo reticolo finanziario globale che alligna e prospera ai nostri dì.A tal fine e per scovare i conti bancari del debitore posti in un altro Stato membro (esclusi, come detto, il Regno Unito e la Danimarca, che non hanno aderito al Regolamento sull’OESC) è possibile acquisire le necessarie informazioni, accedendo a quelle messe a disposizione dai vari Stati membri attraverso le c.d. autorità d’informazione.
    In Italia ciò potrà avvenire mediante pubblici archivi, consultabili anche in via telematica, analogamente a quanto prevedono, nel diritto italiano, gli artt. 492 bis c.p.c. e 155 bis ss. disp. att. c.p.c., ma con questa differenza: le informazioni sui conti bancari sono acquisite dall’autorità d’informazione dello Stato membro di esecuzione dell’OESC (in Italia, il presidente del tribunale del luogo di residenza o domicilio o dimora del debitore persona fisica o della sede del debitore persona giuridica ovvero, in mancanza, il presidente del Tribunale di Roma, o magistrati all’uopo delegati), che le trasmetterà all’autorità giudiziaria adita per l’OESC e richiedente le informazioni, a norma dell’art. 14 Reg. 655/2014, e non già direttamente al creditore, come nelle suddette norme del nostro codice di rito (sia pure nel regime teoricamente solo transitorio di cui all’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c., che fatalmente tende a consolidarsi come definitivo solito more italico, non essendo ad oggi funzionanti le strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso telematico alle banche dati direttamente da parte dell’ufficiale giudiziario: non v’è nulla in Italia più definitivo del provvisorio, diceva Ennio Flaiano).
    La ricerca di informazioni sui conti bancari da sottoporre a sequestro conservativo europeo si differenzia a seconda che il creditore possieda o meno un titolo esecutivo, anche stragiudiziale come una transazione o un atto pubblico, secondo le definizioni contenute nell’art. 4, nn. 9 e 10, del Regolamento in esame, che implicitamente rinviano a quelle adottate in seno al Regolamento (CE) 805/2004 sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (v. gli artt. 24 e 25 Reg. ult. cit.), le quali includono, per l’Italia, le conciliazioni giudiziali, quelle raggiunte in sede di mediazione e gli accordi a seguito di procedura di negoziazione assistita, nonché gli atti pubblici di cui al n. 3 dell’art. 474 c.p.c.: quando il creditore abbia ottenuto, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria (non solo una sentenza o un’ordinanza anticipatoria di condanna, ma anche un decreto ingiuntivo, automaticamente efficaci nello spazio giudiziario europeo senza necessità di exequatur, a norma del Reg. 1215/2012, o un’ingiunzione europea di pagamento, purché esecutiva ai sensi del Reg. 1896/2006), una transazione giudiziaria o un atto pubblico esecutivi e abbia motivo di ritenere che il debitore detenga uno o più conti presso una banca in un determinato Stato membro, ma non conosca il nome e/o l’indirizzo della banca, né il codice IBAN, BIC o altra coordinata bancaria che permetta di identificare la banca, può chiedere all’autorità giudiziaria presso la quale è depositata la domanda di OESC di richiedere che l’autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione, in cui si trova presumibilmente il conto bancario del debitore, acquisisca le informazioni necessarie a consentire l’identificazione della banca o delle banche e del conto o dei conti del debitore, in modo da poter emettere l’OESC e vincolare i crediti con provvedimento immediato, emesso inaudita altera parte e tosto eseguito.
    La richiesta di informazioni potrà essere presentata anche quando la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l’atto pubblico ottenuti dal creditore non siano ancora esecutivi e l’importo da sottoporre a sequestro conservativo sia rilevante, tenuto conto delle circostanze pertinenti, e il creditore abbia fornito prove sufficienti a mostrare che vi è urgente necessità delle informazioni sui conti bancari, in quanto sussiste il rischio che la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia verosimilmente compromessa e che ciò possa, di conseguenza, determinare un sostanziale deterioramento della situazione finanziaria del creditore.
    Dunque, la richiesta di informazioni sui conti bancari esteri del debitore è esperibile, di regola, dal creditore munito di titolo esecutivo; solo in via eccezionale è autorizzata quando il creditore ne sia sprovvisto, dovendo possedere almeno un titolo esecutivo in via di formazione (decisione giudiziaria, transazione o atto pubblico) per un credito pecuniario di importo così rilevante da essere in grado di deteriorare, in modo sostanziale, la sua situazione finanziaria, oltre a correre il rischio di non poterlo concretamente soddisfare, perché medio tempore il debitore potrebbe sottrarre e trasferire altrove i suoi averi dai conti esteri.
    È appena il caso di notare che il nostro art. 492 bis c.p.c., ai fini delle informazioni patrimoniali sul debitore, esige che il creditore sia munito di titolo esecutivo e che, di regola, lo abbia previamente notificato al debitore, mentre l’art. 155 sexies disp. att. c.p.c. consente di acquisire tali informazioni, dagli archivi pubblici e in via telematica, anche al creditore che debba eseguire un sequestro conservativo nazionale già autorizzato dal giudice della cautela. Invece, l’art. 4, n. 8, del Regolamento in esame non ripete per la “decisione giudiziaria” la definizione contenuta nell’art. 2, lett. a, del Regolamento (UE) 1215/2012, Bruxelles I bis, secondo cui la «decisione» comprende anche i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da un’autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito, esclusi i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da tale autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell'esecuzione. Pare, tuttavia, ragionevole consentire la presentazione della richiesta di informazioni sui conti bancari del debitore in altro Stato membro anche al creditore che abbia ottenuto un sequestro conservativo nazionale o un provvedimento anticipatorio di condanna al pagamento di somme di denaro, anche in sede sommaria o cautelare, trattandosi di provvedimenti esecutivi e automaticamente riconosciuti anche negli altri Stati membri ai sensi del Reg. 1215/2012, a condizione che siano stati previamente notificati al debitore.L’ambito di applicazione dell’OESC è ritagliato, quanto a materie, su quello consueto dei Regolamenti introdotti nello spazio giudiziario europeo, sul modello di Bruxelles I e successive evoluzioni (dal Reg. 44/2001 al Reg. 1215/2012, c.d. Bruxelles I bis). Pertanto, anche il Reg. 655/2014 in esame non concerne la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti ed omissioni nell’esercizio di pubblici poteri («acta iure imperii»): non si potranno dunque ottenere OESC a carico della Repubblica Federale di Germania per sentenze italiane che la condannino a risarcire i danni per crimini di guerra e contro l’umanità commessi durante il Terzo Reich.
    Sono inoltre esclusi dall’ambito di applicazione i diritti patrimoniali derivanti da un regime patrimoniale fra coniugi o da rapporti che, secondo la legge applicabile, hanno effetti comparabili al matrimonio, i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa, i crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati o procedure affini, la sicurezza sociale e l’arbitrato (v. l’art. 2 Reg. 655/2014).
    L’esclusione tout court della materia arbitrale suscita non poche perplessità. Nel nostro ordinamento, come noto, i provvedimenti cautelari in controversie soggette ad arbitrato vanno richiesti al tribunale, che sarebbe stato competente in mancanza della convenzione arbitrale (v. gli artt. 669 quinquies e 818 c.p.c.). Che il lodo arbitrale non costituisca, nello spazio giudiziario europeo disegnato dai Regolamenti UE, un titolo esecutivo equiparabile a una “decisione giudiziaria” (nonostante quanto prevede il nostro art. 824 bis c.p.c. per il lodo rituale) è una scelta, che potrà anche essere più o meno discutibile, ma di cui non si può che prendere atto: ci si dovrà e potrà riferire unicamente alle convenzioni internazionali vigenti in materia di arbitrato (New York e Ginevra); ma che il creditore per somma di denaro, soggetto agli effetti di una convenzione arbitrale, non possa chiedere al giudice che sarebbe stato competente per il merito un sequestro conservativo o altro provvedimento cautelare nazionale, ponendolo poi a base di una richiesta per OESC o per informazioni sui conti bancari esteri del debitore, in grazia dell’efficacia paneuropea della misura cautelare (v. la definizione contenuta nell’art. 2, lett. a, seconda parte, del Reg. 1215/2012), riesce francamente incomprensibile e oltremodo riduttivo, di fatto impedendo di accedere all’OESC ogni qual volta vi sia una convenzione arbitrale che escluda il ricorso al giudice ordinario, anche solo in via monitoria e per il recupero dei crediti pecuniarii.
    L’OESC non si applica ai conti bancari che sono esenti da sequestro, ai sensi del diritto dello Stato membro in cui è tenuto il conto (ad es., conti che godono istituzioni diplomatiche o enti pubblici), né ai conti tenuti in connessione al funzionamento dei sistemi di pagamento, di cui all’art. 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE, né ai conti bancari detenuti da o presso banche centrali, che agiscono in veste di autorità monetarie (come la Banca d’Italia, ancorché abbia perduto il signoraggio monetario a pro della BCE).
    Oggetto della tutela sono esclusivamente i crediti pecuniarii in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura della fonte genetica, contrattuale, extracontrattuale, da “contatto sociale”, per quasi-contratto o quasi-delitto, e via discorrendo.
    L’OESC può riguardare soltanto casi transnazionali, che si hanno allorché, alla data di deposito della domanda presentata dal creditore, il conto bancario o i conti bancari su cui s’intenda effettuare il sequestro sono tenuti in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito con l’istanza per OESC e da quello di domicilio del creditore (v. l’art. 3 Reg. 655/2014).
    Occorre, insomma, che conto bancario del debitore da sottoporre a sequestro e creditore si trovino in diversi Stati membri soggetti al Regolamento (esclusi, ricordiamo ancora, Regno Unito e Danimarca) e che anche il giudice adito con la domanda di OESC sia in uno Stato membro diverso da quello in cui è collocato il conto bancario V. le definizioni contenute nell’art. 4 Reg. 655/2014, dove «creditore» è definito come una persona fisica domiciliata in uno Stato membro o una persona giuridica domiciliata in uno Stato membro o qualsiasi altro soggetto domiciliato in uno Stato membro, che ha la capacità di stare in giudizio secondo il diritto di uno Stato membro, mentre «conto bancario» o «conto» è qualsiasi conto bancario contenente somme detenuto presso una banca a nome del debitore o a nome di un terzo per conto del debitore. V. le definizioni contenute nell’art. 4 Reg. 655/2014, dove «creditore» è definito come una persona fisica domiciliata in uno Stato membro o una persona giuridica domiciliata in uno Stato membro o qualsiasi altro soggetto domiciliato in uno Stato membro, che ha la capacità di stare in giudizio secondo il diritto di uno Stato membro, mentre «conto bancario» o «conto» è qualsiasi conto bancario contenente somme detenuto presso una banca a nome del debitore o a nome di un terzo per conto del debitore..
    V. le definizioni contenute nell’art. 4 Reg. 655/2014, dove «creditore» è definito come una persona fisica domiciliata in uno Stato membro o una persona giuridica domiciliata in uno Stato membro o qualsiasi altro soggetto domiciliato in uno Stato membro, che ha la capacità di stare in giudizio secondo il diritto di uno Stato membro, mentre «conto bancario» o «conto» è qualsiasi conto bancario contenente somme detenuto presso una banca a nome del debitore o a nome di un terzo per conto del debitore.
    Quanto al debitore, questi può essere domiciliato anche al di fuori dello spazio giudiziario europeo «Debitore» è una persona fisica o una persona giuridica o qualsiasi altro soggetto che ha la capacità di stare in giudizio secondo il diritto di uno Stato membro.«Debitore» è una persona fisica o una persona giuridica o qualsiasi altro soggetto che ha la capacità di stare in giudizio secondo il diritto di uno Stato membro., rilevando soltanto che ivi trovino collocazione i suoi conti bancari, aperti presso sedi, succursali o filiali di banche aventi sede anche al di fuori del territorio UE L’art. 4 Reg. cit. definisce la «banca» come un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, comprese le succursali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 17, di tale regolamento, di enti creditizi aventi la propria sede sociale all’interno o, ai sensi dell’articolo 47 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, all’esterno dell’Unione se tali succursali sono ubicate nell’Unione L’art. 4 Reg. cit. definisce la «banca» come un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, comprese le succursali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 17, di tale regolamento, di enti creditizi aventi la propria sede sociale all’interno o, ai sensi dell’articolo 47 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, all’esterno dell’Unione se tali succursali sono ubicate nell’Unione.
    «Debitore» è una persona fisica o una persona giuridica o qualsiasi altro soggetto che ha la capacità di stare in giudizio secondo il diritto di uno Stato membro.
    L’art. 4 Reg. cit. definisce la «banca» come un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, comprese le succursali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 17, di tale regolamento, di enti creditizi aventi la propria sede sociale all’interno o, ai sensi dell’articolo 47 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, all’esterno dell’Unione se tali succursali sono ubicate nell’Unione
    Il criterio è, dunque, quello del locus rei sitae, ancorché si tratti di una res, la pecunia,viepiù virtuale e dematerializzata,che si esprime mediante posta contabile in avere sul conto bancario: se il conto del debitore (domiciliato anche extra UE) si trova nello spazio giudiziario europeo e il creditore e il giudice stanno in un altro Stato membro del medesimo spazio, l’OESC è esperibile; se creditore o giudice si trovano nel medesimo Stato membro di collocazione del conto bancario del debitore, il caso non è transnazionale e il creditore potrà unicamente ricorrere agli strumenti cautelari ed esecutivi nazionali (dei quali potrà comunque far uso, in aggiunta all’OESC nei casi transnazionali infra UE, come veduto nel par. 2).

    Riferimenti bibliografici :

    1. V., per un primo commento, M. Farina, L’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (regolamento Ue n. 655/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 15 maggio 2014), in Nuove leggi civ., 2015, 495 ss.; Id., Approvato il Regolamento che istituisce l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, in Int’lis, 2014, 151 ss.; M.C. Paglietti, Il reg. n. 655 del 2014 sull’ordinanza di sequestro conservativo dei conti bancari: effettività della tutela e convergenza tra sistemi di giustizia, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2015, 1289 ss.; P. Lombardi, N. Maggiora, La proposta di regolamento Ue che istituisce un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, in Contratto e impr. - Europa, 2014, 419 ss.

    2. Cfr. l’art. 35 Reg. 1215/2012, secondo cui i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti all'autorità giurisdizionale di detto Stato membro anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.
    3. V. l’art. 16 Reg. 655/2014, che fa obbligo al creditore di dichiarare altresì se eventuali domande cautelari nazionali siano state anteriormente respinte, in quanto irricevibili o infondate, e di informare l’autorità giudiziaria adita per richiedere l’OESC dell’eventuale emissione od esecuzione di misure conservative nazionali, secondo principii di trasparenza, correttezza e proporzionalità, considerata altresì la struttura senza contraddittorio del procedimento diretto a ottenere l’OESC e la necessità di contemperare le esigenze di tutela del credito con quelle di non gravare oltre misura il debitore.
    4. Oltremodo istruttiva è la lettura, nell’ambito di ormai numerose pubblicazioni sul tema, del recente libro di M.R. Ferrarese, Promesse mancate. Dove ci ha portato il capitalismo finanziario, Bologna, 2017, che si segnala per obiettività ricostruttiva e pacatezza argomentativa.
    5. V. la Comunicazione resa dall’Italia, ai sensi dell’art. 50.1, lett. c), Reg. 655/2014.
    6. V. la Comunicazione resa dall’Italia, ai sensi dell’art. 50.1, lett. b), Reg. 655/2014.
    7. V., per un commento sintetico, M. Farina, Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (commento al reg. Ce parlamento e consiglio n. 805/04 del 21 aprile 2004), in Nuove leggi civ., 2005, 3 ss.; G. Campeis, A. De Pauli, Efficacia esecutiva in Italia dell’atto notarile estero e regolamento Ce n. 805/2004 del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, in Dir. comm. internaz., 2005, 79 ss.; L. Fumagalli, Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati nel regolamento comunitario n. 805/2004, in Riv. dir. internaz. privato e proc., 2006, 23 ss.; E. D’Alessandro, Prime applicazioni giurisprudenziali del regolamento n. 805 del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, con particolare riferimento alla possibilità di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. qualora lo Stato richiesto dell’esecuzione sia l’Italia, in Riv. esec. forz., 2010, 187 ss.
    8. In Italia, come detto, il presidente del tribunale del luogo di residenza, domicilio o dimora del debitore persona fisica o della sede del debitore persona giuridica ovvero, quando il debitore stia all’estero, il presidente del tribunale di Roma, o magistrati da loro delegati.
    9. Ci riferiamo alla pronuncia resa da Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 238, in Foro it., 2015, I, 1152, con note di A. Palmieri e Sandulli, in Giur. it., 2015, 339 (m), con nota di Girardi, in Dir. uomo, 2014, 445, con note di Bernardini, Caponi, De Sena, Ventrella, Zoppo, in Int’l lis, 2015, 12 (m), con note di Cannizzaro e Ciampi, in Giur. cost., 2014, 3853, con note di Conforti, Pinelli, Branca, Caponi, Rimoli, in Resp. civ. prev., 2015, 799, con nota di Persano, che ha dichiarato incostituzionali l’art. 1 l. 17 agosto 1957 n. 848, limitatamente all’esecuzione data all’art. 94 della Carta delle Nazioni Unite ed esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, nonché l’art. 3 l. 14 gennaio 2013 n. 5 che, nel disciplinare l’obbligo dello Stato italiano di conformarsi a tutte le decisioni con le quali la corte internazionale di giustizia abbia escluso l’assoggettamento di specifiche condotte di altro stato alla giurisdizione civile, impone al giudice di rilevare d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo, il difetto di giurisdizione e individua un ulteriore caso di impugnazione per revocazione delle sentenze passate in giudicato, rese in contrasto con la decisione della Corte internazionale di giustizia.
    10. V., rispettivamente, la l. 19 gennaio 1968, n. 62 di Adesione alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione, nonché la l. 10 maggio 1970, n. 418 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale con allegato, adottata a Ginevra il 21 aprile 1961.
    11. Sul problema della richiesta di provvedimenti cautelari nello spazio giudiziario europeo in presenza di convenzione arbitrale v. Corte giustizia, 17 novembre 1998, n. 391/95, Van Uden Maritime B V, in Racc., 1998, I, 7091, in Riv. dir. internaz. privato e proc., 1999, 140, in Riv. arbitrato, 1999, 313, con nota di Pettinato.
    12. V. le definizioni contenute nell’art. 4 Reg. 655/2014, dove «creditore» è definito come una persona fisica domiciliata in uno Stato membro o una persona giuridica domiciliata in uno Stato membro o qualsiasi altro soggetto domiciliato in uno Stato membro, che ha la capacità di stare in giudizio secondo il diritto di uno Stato membro, mentre «conto bancario» o «conto» è qualsiasi conto bancario contenente somme detenuto presso una banca a nome del debitore o a nome di un terzo per conto del debitore.
    13. «Debitore» è una persona fisica o una persona giuridica o qualsiasi altro soggetto che ha la capacità di stare in giudizio secondo il diritto di uno Stato membro.
    14. L’art. 4 Reg. cit. definisce la «banca» come un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, comprese le succursali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 17, di tale regolamento, di enti creditizi aventi la propria sede sociale all’interno o, ai sensi dell’articolo 47 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, all’esterno dell’Unione se tali succursali sono ubicate nell’Unione

    Fonte : quotidianogiuridico.it

  • #2
    molto interessante... trattasi comunque di dottrina...

    il giorno che mi faranno un pignoramento all'estero ve lo farò sapere...

    chiunque sano di mente e mediamente dotato di "buon senso", sapendo di avere contenziosi in IT non lascerebbe in giro per il mondo cifre importanti su suoi conti personali o a lui facilmente riconducibili....
    sapete tutti che Equimafia, per esempio, gode in Italia di privilegi e vantaggi abnormi rispetto al resto d' Europa (nemmeno entro in argomento)...
    quello che il copia incolla non ci dice è :
    quanto costerà ad Equimafia espletare una pratica di tale natura in uno stato estero e magari ostile alle Italiche vessazioni ?
    qualcuno pensa che Equimafia, per prassi compia delle azioni legali col rischio di rimetterci più di spese che di utile ottenuto ?

    Usate le banke (estere) per i vostri mestieri correnti...
    come diceva il precedente Admin nel 2014 : "tenetevi i soldi sotto il materasso" e lasciate in banca gli spiccioli per le sigarette e la benzina...

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    • #3
      Il regolamento UE n. 655/2014 si applicherà a decorrere dal 18 gennaio 2017 a tutti gli Stati membri, eccettuati la Danimarca ed il Regno Unito.
      Ed Equitalia non ha necessità di questo , a loro basta e avanza questo :
      http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-comunitaria-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/Convenzione-OCSE-Consiglio-dEuropa-sulla-mutua-assistenza-amministrativa-in-materia-fiscale/

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      • #4
        io per il momento dormo sonni tranquilli...
        in tanti anni in Italia (ci hanno provati in tutti i modi) non sono riusciti a fregarmi più di un migliaio di €, e fino ad ora nulla extra-IT...
        quando cominceranno a mordere, se mai lo faranno, ve lo segnalerò prontamente...
        la strategia del riccio è sempre vincente : nessuno cerca di mordere il riccio se sa di pungersi le gengive e/o la lingua...
        Last edited by Edmond_Dantès; 08/04/2017, 20:49.

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        • #5
          Ciao Afratton...interessante lettura.
          Anche se e' riferibile a contenziosi solo in ambito UE e ben delimitati anche nell'applicabilita', ergo chiunque ha posizioni al di fuori dei confini del vecchio continente se la dorme tranquillo, c'e' un passaggio interessante per una platea piu' ampia, anche per quelli che, appunto sono extra UE ed abbiano conti aperti in quell'aera geografica.

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          • #6
            Ciao Krug , esatto c'è un passaggio molto molto interessante che volutamente non ho evidenziato .

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            • #7
              quindi basta avere un conto extra UE e si diventa intoccabili?
              cioè uno che ha debiti di qualsiasi tipo,ingiunzioni di pagamento,pignoramenti ecc basta che spende 100€ di volo, si va ad aprire un conto in tunisia,bonifica tutto li ed ha risolto? ma allora perchè la gente non lo fà e continua a pagare equitalia,ex-mogli, ecc? O_o

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              • #8
                Perchè se vivi in Italia , oltre ad eventuali problemi di rilevanza penale , possono rifarsi su altro che hai . Semplice

                Comment


                • #9
                  Originariamente Scritto da afratton Visualizza Messaggio
                  Perchè se vivi in Italia , oltre ad eventuali problemi di rilevanza penale , possono rifarsi su altro che hai . Semplice
                  ovviamente intendo vendendo quello che si ha e risultando nullatenenti qui.

                  Comment


                  • #10
                    A parte che eventuali risvolti penali si applicano anche a nullatenenti , come pensi di fare il nullatenente/nullafacente ?

                    Comment


                    • #11
                      Originariamente Scritto da afratton Visualizza Messaggio
                      come pensi di fare il nullatenente/nullafacente ?
                      Con una Fanzine! ;-)
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                      • #12
                        Originariamente Scritto da afratton Visualizza Messaggio
                        A parte che eventuali risvolti penali si applicano anche a nullatenenti , come pensi di fare il nullatenente/nullafacente ?
                        beh una volta che uno ha conto con bancomat estero con cui prelevare\pagare la spesa, vive in affitto magari pagando a nero,si muove con i mezzi, intesta la scheda del cellulare a un amico, ecc basta non intestarsi nulla no?

                        Comment


                        • #13
                          Originariamente Scritto da gigiPolis Visualizza Messaggio
                          beh una volta che uno ha conto con bancomat estero con cui prelevare\pagare la spesa, vive in affitto magari pagando a nero,si muove con i mezzi, intesta la scheda del cellulare a un amico, ecc basta non intestarsi nulla no?
                          Una vita in fuga in sostanza [emoji23]
                          Se non impari ad essere pagato anche quando dormi, lavorerai fino alla morte.

                          Comment


                          • #14
                            Originariamente Scritto da bomber747 Visualizza Messaggio
                            Una vita in fuga in sostanza [emoji23]
                            De Gustibus.
                            Ma è una vita di cacca.
                            Non mi sentirei di consigliare una simile soluzione a nessuno al mondo.
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                            • #15
                              beh ci sono paesi che danno un 7% di interessi sui depositi bancari e depositando la cifra del valore di un immobile qui in italia (es. 250k) ci si vive tranquillamente di rendita dato che corrisponde a uno stipendio medio.
                              se uno si trova davanti alla scelta di farsi aggredire questo bene dai creditori e rimanere con una mano davanti\una di dietro o fare il giro di cui sopra e vivere di rendita penso che molti sceglierebbero la seconda.
                              tenendo conto inoltre che ormai la "proprietà" di beni è piu un cappio al collo che un reale vantaggio, ad esempio se si sceglie di vivere in città ben organizzate un veicolo è praticamente inutile e più che "in fuga" direi liberi di cambiare quando e come ci aggrada, ad esempio passare l'estate in sicilia e l'inverno in thailandia

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