Ho una domanda da farvi. Dopo un mese di tratta Italia - Slovenia sono arrivate ben 6 multe slovene con conseguente decurtazione di punti.
Vale la stessa cosa delle multe prese in italia con targa slovena, o mi tocca pagarle tutte e trovare una soluzione per i punti?
Se non impari ad essere pagato anche quando dormi, lavorerai fino alla morte.
Ho una domanda da farvi. Dopo un mese di tratta Italia - Slovenia sono arrivate ben 6 multe slovene con conseguente decurtazione di punti.
Vale la stessa cosa delle multe prese in italia con targa slovena, o mi tocca pagarle tutte e trovare una soluzione per i punti?
Ma chi t'a dato la patente???
Tranqui, se non le paghi di tasca tua... le inviano ad Edmond
Senti, ti sono arrivate delle lettere semplici o raccomandate internazionali?
Sono capitato in questo forum per caso, volevo delocalizzare me stesso...
È diventato più facile identificare il proprietario di un veicolo straniero con cui è stata commessa una violazione in Italia
"Va ricordato che ancor oggi, però, se il destinatario del verbale non paga la multa non incorre in alcuna conseguenza. Unica eccezione è costituita, nel panorama europeo, da un accordo bilaterale tra Italia ed Austria, che prevede la reciproca assicurazione di esecuzione dei provvedimenti."
Ci sono accordi bilaterali, anche, con Francia e Svizzera.
Sono capitato in questo forum per caso, volevo delocalizzare me stesso...
Un luogo comune in voga tra i furbetti del volante dice che le multe prese all’estero non si pagano, tanto la procedura di recupero crediti è così complessa che mediamente le polizie degli altri Paesi ci rinunciano. Chi sostiene ancora questa teoria non sa che dallo scorso marzo l’Italia ha recepito una decisone dell’Ue con il decreto legislativo 37 del 2016, applicando il principio di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie tra Stati membri. Significa che la riscossione della multa può essere messa in atto anche dalle autorità italiane.
A tal proposito, come riporta helpconsumatori, il Centro Europeo Consumatori ha pubblicato dei consigli al cittadino italiano he riceve una contravvenzione stradale elevata da un’autorità estera. Il primo consiglio è quello di controllare la lettera con cui si intima di pagare la sanzione, controllando che i dati, come ora e luogo della presunta infrazione, siano verosimili e non corrispondano invece a periodi in cui materialmente si era da tutt’altra parte. La lettera deve poi indicare le modalità di pagamento ed i termini, la procedura da seguire e l’Autorità a cui inoltrare l’eventuale ricorso.
Il Cec specifica che i verbali di accertamento di un’autorità di polizia estera devono essere notificatisecondo le norme del paese nel quale è avvenuto l’accertamento dell’infrazione. Questo significa che per notificare la sanzione potrebbe bastare una lettera con posta ordinaria, come previsto in alcuni Stati europei. Solo nel caso in cui l’importo al centro del contenzioso è inferiore a 70 euro la Corte d’appello può decidere di rifiutarne il riconoscimento. Ma una volta riconosciuta, la sanzione viene eseguita secondo le norme vigenti in Italia.
Da marzo non c’è più alcun ostacolo all’eseguibilità delle contravvenzioni estere: pertanto, le contravvenzioni saranno innanzitutto riconosciute in Italia e poi potranno anche essere eseguite. Ciò significa che saranno prese tutte le misure idonee a recuperare tale importo dal patrimonio del contravventore, qualora questi risieda ovvero possegga beni o redditi in Italia. E non solo. Il D.Lgs 37/2016 ha stabilito regole ben precise regole rispetto alle modalità della notifica: i verbali di accertamento di un’autorità di polizia estera devono essere notificati secondo le norme del paese nel quale è avvenuto l’accertamento. Pertanto per la notifica potrebbe essere sufficiente anche solo la posta ordinaria (non raccomandata), come previsto in alcuni paesi dell’UE. Se l’importo è inferiore a 70 euro, la Corte d’appello può decidere di rifiutare il riconoscimento. Una volta operato il riconoscimento della sanzione pecuniaria, la sua esecuzione viene disciplinata dalle norme vigenti in Italia.
Se poi le hai prese con targa italica Dio ti benedica. Paga subito o appena ti leggono la targa ti ficcano sul carro attrezzi con tutta l'auto che non rivedi più ...
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Consulenza informatica e business. Poslovno in ra?unalniško svetovanje
Un luogo comune in voga tra i furbetti del volante dice che le multe prese all’estero non si pagano, tanto la procedura di recupero crediti è così complessa che mediamente le polizie degli altri Paesi ci rinunciano. Chi sostiene ancora questa teoria non sa che dallo scorso marzo l’Italia ha recepito una decisone dell’Ue con il decreto legislativo 37 del 2016, applicando il principio di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie tra Stati membri. Significa che la riscossione della multa può essere messa in atto anche dalle autorità italiane.
A tal proposito, come riporta helpconsumatori, il Centro Europeo Consumatori ha pubblicato dei consigli al cittadino italiano he riceve una contravvenzione stradale elevata da un’autorità estera. Il primo consiglio è quello di controllare la lettera con cui si intima di pagare la sanzione, controllando che i dati, come ora e luogo della presunta infrazione, siano verosimili e non corrispondano invece a periodi in cui materialmente si era da tutt’altra parte. La lettera deve poi indicare le modalità di pagamento ed i termini, la procedura da seguire e l’Autorità a cui inoltrare l’eventuale ricorso.
Il Cec specifica che i verbali di accertamento di un’autorità di polizia estera devono essere notificatisecondo le norme del paese nel quale è avvenuto l’accertamento dell’infrazione. Questo significa che per notificare la sanzione potrebbe bastare una lettera con posta ordinaria, come previsto in alcuni Stati europei. Solo nel caso in cui l’importo al centro del contenzioso è inferiore a 70 euro la Corte d’appello può decidere di rifiutarne il riconoscimento. Ma una volta riconosciuta, la sanzione viene eseguita secondo le norme vigenti in Italia.
Da marzo non c’è più alcun ostacolo all’eseguibilità delle contravvenzioni estere: pertanto, le contravvenzioni saranno innanzitutto riconosciute in Italia e poi potranno anche essere eseguite. Ciò significa che saranno prese tutte le misure idonee a recuperare tale importo dal patrimonio del contravventore, qualora questi risieda ovvero possegga beni o redditi in Italia. E non solo. Il D.Lgs 37/2016 ha stabilito regole ben precise regole rispetto alle modalità della notifica: i verbali di accertamento di un’autorità di polizia estera devono essere notificati secondo le norme del paese nel quale è avvenuto l’accertamento. Pertanto per la notifica potrebbe essere sufficiente anche solo la posta ordinaria (non raccomandata), come previsto in alcuni paesi dell’UE. Se l’importo è inferiore a 70 euro, la Corte d’appello può decidere di rifiutare il riconoscimento. Una volta operato il riconoscimento della sanzione pecuniaria, la sua esecuzione viene disciplinata dalle norme vigenti in Italia.
Perfetto grazie. Lunedì vedo di fare un salto e sentiamo cosa mi dicono.
Io cerco di rispettare sempre tutto in Slovenia... prima con la 1400 facevo anche 160 ...
ma adesso con la 1100 (velociità dichiarata dalla casa 120Km/ora) non arrivo oltre i 135 con vento a favore....
a me interessa di non pagare i divieti di sosta in IT ... fino ad ora non è arrivato mai nulla da IT in SI ... e per quello che ne so nemmeno ad altri...
in austria sono peggio: ti fermano, ti prendono i documenti, e poi se non paghi immediatamente sul posto, ti portano in cella per 48 ore....
un mio amico s'è fatto l'ultraleggero a 2 posti... vista la frequenza con cui ti multano credo ti convenga....
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