Un paradiso fiscale è uno Stato la cui normativa riguardante la fiscalità, il settore bancario e/o finanziario consente di attirare grandi masse di capitale grazie a condizioni particolarmente agevolate.
Tipicamente, nei paradisi fiscali si riscontra un regime di tassazione molto basso o assente che rende conveniente stabilire in questi Paesi la sede di un’impresa (impresa offshore), oppure regole particolarmente rigide sul segreto bancario, che consentono di compiere transazioni coperte. Occorre inoltre ricordare le regole societarie che consentono l'emissione di azioni al portatore, un insieme ridottissimo di formalità societarie e contabili e regole favorevoli per l'impiantazione di servizi finanziari (come per esempio regole minime per ottenere licenze che consentano di operare fondi di investimento).
Le principali stanze di compensazione europee (Clearstream, ex Cedel, Euroclear e SWIFT,) sono considerate alla stregua di paradisi fiscali impropri, grazie alla possibilità di intestare a banche o grandi imprese conti di corrispondenza anonimi a loro discrezione. La traccia delle operazioni effettuate su questi conti, e a volte il conto stesso, viene cancellata in giornata (solitamente entro un’ora dalla conclusione della transazione).Le autorità internazionali hanno adottato una serie di misure che consentono di limitare l'attività di tali giurisdizioni. Si citano al proposito le direttive dell'OECD, il Patriot Act e Sarbanes-Oaxley statunitensi, le raccomandazioni dell'Egmont Group e del Wolfsberg Group . (definizione di wikipedia)
Nota di Paradisi-Fiscali.com: In verità scopriremo in questo sito che molti di questi paradisi fiscali si occupano esclusivamente di far credere di esserlo, e che non solo non presantano alcun vantaggio fiscale o bancario, ma per giunta le loro "offerte" sono nella pratica inservibili, e sproporzionalmente onerose.
Noi, a differenza dei giornalisti o di qualche scrittore su questi temi, ci siamo avventurati oltre la teoria, … testando la pratica. Infatti, molti giornalisti sono responsabili di aver creato e diffuso l’erronea fama dei Paradisi Fiscali.
Se gli operatori del settore della finanza offshore tacciono su alcune domande "particolari", ... non significa che bisogna immaginare la risposta.
NEL DETTAGLIO
‘Home is where money is’, cioè la patria è dove si hanno i soldi, si può partire da questa significativa citazione di Adam Starchild per cercare di dare una definizione di ‘paradiso fiscale’. Questa espressione deriva dalla traduzione letteraria di ‘tax heaven’, tuttavia, coloro che per primi negli Stati Uniti si sono occupati di questi in maniera sistematica parlavano di ‘tax haven’, cioè rifugio fiscale, sono stati i francesi ad introdurre il termine, ormai in uso, di ‘paradis fiscaux’. Si tratta di un concetto associato negli anni passati a traffici di malaffare e a comportamenti eccepibili sia sul piano amministrativo che su quello penale, infatti, le aziende per contrastare la ‘voracità’ del fisco spesso ricorrono a strumenti imprenditoriali o patrimoniali ‘alternativi’, creando strutture in Paesi dove è possibile pagare meno tasse. Anzi, nell’ultimo decennio si è sempre più affermato l’utilizzo di questi ‘strumenti’, portando liberi cittadini ed imprese a guardare ‘oltre’il Paese di appartenenza, investendo e producendo all’estero. Infatti, dove vige il sistema della tassazione globale ( world wide system ), il contribuente tenterà di collocare la sua residenza in Stati a bassa fiscalità in modo tale da spostare in questi Stati l’imponibilità del reddito prodotto in altri luoghi, invece, nei Paesi in cui vige il principio della territorialità, poiché non è importante il luogo di residenza, assume rilevanza il luogo dove si è collocata l’attività produttiva. Quindi, un paradiso fiscale è caratterizzato da:
assenza o limitata imposizione fiscale che permette al contribuente di uno Stato di trasferirvi i propri flussi reddituali con una riduzione del carico fiscale;
si svolgono attraverso una serie di operazioni quali: dislocamento, accatastamento e integrazione.
Il dislocamento, o ‘prelavaggio’ consiste nel trasferire denaro liquido e valuta dal luogo di acquisizione in istituti finanziari di altri paesi, frazionando il capitale in tante piccole somme in modo da destare meno sospetti. La fase successiva è quella dell’accatastamento, o ‘rimescolamento’che rende impossibile risalire all’origine dei profitti illeciti e ciò me
assenza di trasparenza e di reciprocità nello scambio di informazioni;
elevato livello di sviluppo dei servizi finanziari off-shore.
Il nostro Legislatore è più volte intervenuto per cercare di arginare questo fenomeno con normative sempre più stringenti e specifiche, considerando paradisi fiscali quei Paesi in cui il livello di tassazione è inferiore di almeno il 30% rispetto al livello medio applicato in Italia. In tal modo, i cosiddetti Paesi ‘off-shore’ sono oggi considerati quasi ‘sorvegliati speciali’ da quelli fiscalmente più evoluti, il rischio maggiore è che vengano utilizzati per il riciclaggio di denaro sporco. Infatti, il G-8, l’Unione europea, gli Stati Uniti hanno cominciato a tenere sotto stretto controllo i rapporti che intercorono tra i loro cittadini e questi paradisi fiscali con l’obiettivo primario di ridurre quella percentuale tra il 2 e il 5% del prodotto interno lordo mondiale, che, in base a quanto detto dal Fondo Monetario Internazionale, sarebbe proprio rappresentata dai capitali riciclati. Si parla, infatti, stando alle ultime stime, di un giro d’affari pari a 1800 miliardi di dollari annui, di cui il 40% riguarda capitali provenienti da traffici di criminalità organizzata e anche di attività terroristiche. Più specificamente, queste attività di criminalità finanziaria e di riciclaggio dei profitti delle organizzazioni criminali diante passaggi continui dei capitali da un conto a un altro, ognuno dei quali è suddiviso in sotto-conti e mediante spostamenti paralleli su diversi mercati finanziari, utilizzando, in particolare, il circuito Swift o il sistema Chips. L’ultima fase e quella dell’integrazione pianificata dei capitali riciclati, riuniti su vari conti in banche selezionate e pronti per essere riutilizzati in attività legali.
Oltre alla riduzione della pressione fiscale i paradisi fiscali offrono altre interessanti attrattive quali la protezione di brevetti o consorzi industriali vietati nel Paese di residenza, bassi costi di manodopera, un liberale sistema dei cambi, tutela rigorosa del segreto bancario. In particolare, in questi Stati è ‘protetto’in maniera rilevante il segreto bancario, in Svizzera, ad esempio, la legge tutela penalmente il segreto bancario e punisce anche l’induzione alla violazione di questo. In Italia, invece, il segreto bancario non è previsto da nessuna disposizione specifica non rientra nel segreto professionale né nel segreto d’ufficio. Il funzionario è tenuto all’ufficio dovuto dal testimone( art. 366 cp), in base agli artt. 248 n. 2 e 255 ccp, l’autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria possono esaminare atti, documenti e corrispondenza presso le banche, procedendo a perquisizione o a sequestro ove vi sia fondato motivo di ritenere la loro pertinenza al reato. Al contrario, la garanzia che deriva dal segreto bancario offre vari vantaggi di natura fiscale quali la possibilità di sottrarre beni ai creditori, la lesione dei diritti ereditari, l’aggiramento degli obblighi di assistenza famigliare, l’occultamento dei profitti illeciti, ecc.
Inoltre, l’avvento di Internet ha ingigantito lo scambio di informazioni e transazioni di denaro, dando un ulteriore impulso a queste attività e scambi, vengono svolte migliaia di attività a velocità impressionante, con fini non sempre leciti, alcuni osservatori hanno coniato l’espressione ‘ the short arm of the law’, il braccio della legge, in molte occasioni è veramente ‘corto’ per fronteggiare la marea di flussi illegali di denaro. La moderna economia della globalizzazione e di Internet si basa, in particolare, su 5 pilastri:
- transazioni finanziarie , che rappresentano il riciclo di tutte le altre forme di criminalità
- commercio di armi e materiali tossico-nocivi
- commercio di organi viventi e sezionati per trapianti
- commercio di droghe
- inquinamento e saccheggio della natura e dell’ambiente
- criminalità informatica
- Tutte queste ‘modalità di intervento’trovano un ‘rifugio’naturale nei paradisi fiscali.
I paradisi fiscali, per fini meramente classificatori, possono suddividersi in varie categorie:
1- Pure tax havens: si tratta di Paesi in cui non esistono imposte sul reddito, sulla ricchezza, su successioni o donazioni, per cui è possibile costituire società o trust con grande facilità. Il segreto bancario, poi, è rigidamente garantito. Le autorità percepiscono entrate dagli organismi giuridici qui collocati, si tratta, però, di spese fisse indipendenti dalla produzione del reddito. Di solito i pure tax havens sono luoghi di villeggiatura ( ad es. Bahamas, o le Bermuda ) privi di altre risorse economiche.
2. No tax foreign incombe havens: sono Paesi che tassano solo il reddito prodotto localmente sia da persone fisiche che giuridiche, tale esenzione interessa il reddito estero e le attività relative all’economia interna, per cui non sarà mai tassato derivante dall’esportazione di prodotti locali ( ad es. Liberia e Panama ).
Low tax havens: è relativo Paesi che impongono un modesto onere fiscale sul reddito ovunque prodotto ( ad es. le British Virgin Islands ).
3. Special tax havens: riguarda Paesi a normale livello impositivo caratterizzati dal fatto che permettono al loro interno la costituzione di organismi particolarmente flessibili ( ad es. il Liechtenstain ).
In Italia, il Decreto del Ministero dell’ Economia e delle Finanze del 21/11/2001 fornisce un dettagliato elenco, detto ‘black list’dei Paesi considerati paradisi fiscali, cioè con un regime fiscale ‘privilegiato’, se ne contano 35:Andorra, Antigua, Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belize, isole Vergini britanniche, Guernesey, isole Cook, Domenica, Gibilterra, Grenada, isola di Man, Jersey, Liberia, Liechtestein, Maldive, isole Marshall, Monaco, Montserrat, Nauru, Antille olandesi, Niue, Panama, Saint- kitts e Nevis, Saint-Lucie, Saint-Vincent, Samoa occidentali,Seychelles, Tonga, isole Turk e Caicos, isole Vergini americane, Vanuatu.
Nella stessa data il Ministero delle Finanze e dell’Economia ha approvato un altro decreto contenente una lista bianca, cosiddetta ‘white list’,in cui compaiono 46 Paesi, tra cui Brasile, Cina, Egitto, Giappone, Messico, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Russia, Slovenia, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Venezuela, Vietnam. Sono Paesi che presentano una tassazione analoga a quella italiana e che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con la nostra Amministrazione Finanziaria, ciò consente di applicare l’art. 96bis, comma 1, del Tuir ( L. 30 dicembre 1991, n. 413), in base al quale gli utili distribuiti da società non residenti, non concorrono alla formazione del reddito della società ricevente per il 95% del loro ammontare, le condizioni per applicare questa disposizione sono: la partecipazione diretta nel loro capitale deve essere almeno del 25% e deve essere detenuta ininterrottamente per almeno un anno.