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Segreto bancario in Svizzera

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  • Segreto bancario in Svizzera

    Il segreto bancario svizzero poggia su tre principi:

    il rapporto contrattuale tra il cliente e la banca, il segreto professionale che si deduce in senso lato dagli art. 27 e 28 ZGB e che si basa sul diritto di ciascun individuo alla tutela della propria personalità, e infine la legge federale sulle banche e le casse di risparmio dell’ 8 novembre 1934. Chiunque in qualità di organo, impiegato, incaricato, liquidatore o commissario di una banca, osservatore della commissione bancaria federale, organo o dipendente di una società di revisione accreditata venga a conoscenza di informazioni confidenziali è obbligato a non divulgarle. Il segreto bancario svizzero non trova fondamento o legittimazione nel diritto costituzionale.
    Contrariamente all’opinione ampiamente diffusa tra la maggioranza degli investitori, il segreto bancario svizzero non vale però in senso assoluto e in particolare non offre protezione in caso di attività criminali. In situazioni quali procedimenti di esecuzione e realizzo forzati, così come processi penali (ad es. per riciclaggio, associazione a delinquere, furto, frode fiscale, estorsione ecc.) le banche sono obbligate a rendere pubbliche informazioni relative al cliente. Oltre a ciò, a seconda della giurisdizione applicabile nei vari cantoni, si può ottenere la pubblicazione di informazioni sul cliente anche nell’ambito di processi civili (!). Nel caso una banca sia in possesso di elementi che lascino desumere la provenienza criminosa di valori patrimoniali, la stessa è autorizzata a dare notifica alle autorità competenti senza con ciò infrangere il segreto bancario. In caso di legittimo sospetto è addirittura tenuta a presentare immediata denuncia alle autorità contro il riciclaggio.
    L’infrazione dolosa o colposa del segreto bancario viene sanzionata con pena di detenzione fino a 6 mesi o multa fino a CHF 50.000 (per colpa fino a CHF 30.000). L’infrazione rimane sanzionabile anche dopo la cessazione del rapporto bancario del cliente e del rapporto di impiego presso la banca.
    Al fine di evitare che soggetti imponibili negli stati membri dell’UE potessero eludere la direttiva sull’eurotassa su mercati finanziari ex UE, l’Unione è stata fin dal principio interessata ad una cooperazione con paesi terzi, in particolare con la Svizzera. Un accordo tra Svizzera e UE relativo alla tassazione degli interessi regola le modalità di tale cooperazione. Avendo la Svizzera sempre condiviso l’obiettivo dell’UE di tassare adeguatamente redditi da interessi percepiti da cittadini dell’Unione, si è arrivati a negoziare una soluzione analoga alla regolamentazione dell’UE preservando il segreto bancario. Il dossier sulla tassazione dei redditi da interessi è parte integrante della Bilaterale II, siglata da Svizzera e UE il 26 ottobre 2004 a Lussemburgo. L’Accordo sulla tassazione degli interessi – così come tutti gli accordi parte della Bilaterale II – è stato approvato dal parlamento svizzero nel 2004. Il punto centrale dell’accordo è l’impegno da parte della Svizzera all’introduzione di una ritenuta fiscale pari dapprima al 15%, in seguito al 20% e a partire dal 2011 al 35%. In tal modo la Svizzera garantisce da un lato che la direttiva UE non possa essere elusa per suo tramite e, al contempo, lascia intatto il proprio segreto bancario.
    La ritenuta fiscale si applica a tutti quei pagamenti per interessi versati da un determinato sportello– ad es. una banca – su territorio svizzero a favore di una persona fisica con domicilio fiscale in uno stato membro dell’UE. I proventi della ritenuta spettano per il 75% all’UE ovvero agli stati membri (revenue sharing). L’accordo prevede inoltre che i clienti stranieri possano scegliere tra il regime di ritenuta fiscale e quello di segnalazione alle autorità fiscali (segnalazione facoltativa).
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