Sulla base della direttiva UE sulla eurotassa, entrata in vigore il il 1/7/2005, gli stati membri dell’Unione Europea attuano uno scambio automatico di informazioni riguardanti i redditi da capitale. A partire da questo momento, dati relativi all’investitore (nome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale, reddito da interessi) vengono inoltrati alle autorità fiscali del rispettivo paese di residenza. Ciò non vale per i clienti stranieri che investono il proprio patrimonio in Austria. L’obbligo allo scambio di informazioni previsto nella direttiva UE come parte della cooperazione tra le autorità in materia di tassazione diretta e indiretta trova infatti i propri limiti nella giurisprudenza e nella prassi amministrativa di ciascun paese e si arresta pertanto dinnanzi al segreto bancario esistente nel relativo paese. Una normativa analoga a quella austriaca si trova anche in Belgio, Lussemburgo e nei paesi extracomunitari associatisi a questo regolamento, ad es. la Svizzera.
Il regolamento prevede allo stato attuale la seguente procedura: ogni stato membro è obbligato a fornire informazioni relative agli investimenti di capitale di cittadini di altri stati membri o, in alternativa, ad applicare una ritenuta alla fonte sui redditi derivanti da tale capitale. Con la seconda opzione il segreto bancario non viene intaccato. L’Unione Europea intende tuttavia nel lungo termine abolire tale alternativa e vincolare tutti gli stati membri allo scambio automatico di informazioni a partire dal 2011.