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Trust testamentario sul patrimonio ereditato dal minore

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  • Trust testamentario sul patrimonio ereditato dal minore

    Il giudice tutelare del Tribunale di Milano ha ritenuto che l'istituzione di un trust sul patrimonio di un minore, ricevuto dalla devoluzione ereditaria a seguito della scomparsa del padre, sia vantaggiosa per il minore stesso, soggetto beneficiario del trust. Osserva il giudice che il trust è uno strumento utile al minore, sia al momento attuale, sia pure al raggiungimento della maggiore età a causa dell'inesperienza, pertanto "non ancora pronto, per la giovane età, a gestire in piena serenità un così cospicuo patrimonio, consentendo così un'adeguata protezione del giovane e dei suoi beni". Infatti il trust è stato organizzato in modo tale che il ragazzo, una volta raggiunta la maggiore età, verrà posto “di fronte alla decisione relativa al possibile scioglimento ovvero al mantenimento del suddetto vincolo e che la medesima decisione, nel caso del mantenimento del trust potrà essere successivamente rinnovata al compimento da parte del benficiario del 26° anno di età”.
    Questo orientamento giurisprudenziale aderisce a quella corrente dottrinale secondo cui grazie al trust è possibile affidare i beni ad un ente o a un soggetto fisico di fiducia che li gestirà nell’interesse del beneficiario soggetto debole, minore o disabile permettendo la conservazione del patrimonio familiare.
    Concorde è la dottrina sull’utilità dell’istituto in previsione della scomparsa dei familiari del soggetto quando esso sia minore, inesperto ovvero affetto da patologie invalidanti tanto fisicamente quanto psicologicamente.
    La dottrina afferma che sia proprio il carattere atipico del trust a farne uno strumento adattabile alle diverse situazioni ed esigenze di vita e di assistenza del beneficiario, uno strumento comunque flessibile.
    Attraverso l’atto istitutivo di trust è infatti possibile articolare e descrivere le esigenze da tutelare ovvero le attività di cura e di assistenza che dovranno essere garantite al beneficiario oltre ai profili più propriamente economici del rapporto.

  • #2
    Vorrei conoscere questo giudice che sbrodola queste ovvietà. Anzi no, chi se ne frega, è un allocco!

    Detta così sembra facile, ma per proteggere un minore "affetto da patologie invalidanti tanto fisicamente quanto psicologicamente" non basta un Trust. Certo in questo modo viene garantita una "sopravvivenza" al minore.
    Ma dovrà essere inattaccabile, altrimenti il minore potrà essere spennato in ogni momento!

    In questo caso un trust è solo un tassello di un mosaico ben più ampio.

    Adv, grazie comunque della segnalazione.

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    • #3
      Beh, se il tutore è pugile, forse funziona bene

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