Per una volta parliamo di Italia .
Con il d.lgs 147 " misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese " ( in vigore dal 7 / 10 / 2015 ) il governo ha finalmente introdotto l'opzione della " Branch Exemption" su modello di quella vigente in UK .
Questa opzione consente alle imprese italiane di assoggettare il reddito prodotto dalle branch estere alle sole imposte locali ( e non a quelle italiane ) . Questa opzione rappresenta a tutti gli effetti un esenzione al concetto di world wide taxation presente in Italia .
Lo Stato rinuncia quindi alle pretese impositive sui redditi prodotti all'estero dalle stabili organizzazioni di imprese italiane site all'estero in cambio del mancato riconoscimento delle perdite fiscali conseguite dalle suddette ( perdite che non andranno più ad abbattere l'imponibile della casa madre ) .
A questa opzione può aderire qualsiasi impresa italiana , sia essa società di capitali , di persone o ditta individuale con riferimento a tutte le stabili organizzazioni estere ad essa riferita purchè ricorrano i requisiti per l'applicazione dell'art 167 TUIR ( CFC rule ) . nello specifico le condizioni per la disapplicazione della cfc rule prevista dai commi 5 a)-b) e 8 ter .
Nel caso di più branch estere , detta verifica va fatta per ogni singola unità e l'applicazione o meno della normativa è indipendente l'una dall 'altra . In poche parole è possibile avere 4 branch estere di cui 3 in esenzione e una no .
Gazzetta Ufficiale
Con il d.lgs 147 " misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese " ( in vigore dal 7 / 10 / 2015 ) il governo ha finalmente introdotto l'opzione della " Branch Exemption" su modello di quella vigente in UK .
Questa opzione consente alle imprese italiane di assoggettare il reddito prodotto dalle branch estere alle sole imposte locali ( e non a quelle italiane ) . Questa opzione rappresenta a tutti gli effetti un esenzione al concetto di world wide taxation presente in Italia .
Lo Stato rinuncia quindi alle pretese impositive sui redditi prodotti all'estero dalle stabili organizzazioni di imprese italiane site all'estero in cambio del mancato riconoscimento delle perdite fiscali conseguite dalle suddette ( perdite che non andranno più ad abbattere l'imponibile della casa madre ) .
A questa opzione può aderire qualsiasi impresa italiana , sia essa società di capitali , di persone o ditta individuale con riferimento a tutte le stabili organizzazioni estere ad essa riferita purchè ricorrano i requisiti per l'applicazione dell'art 167 TUIR ( CFC rule ) . nello specifico le condizioni per la disapplicazione della cfc rule prevista dai commi 5 a)-b) e 8 ter .
Nel caso di più branch estere , detta verifica va fatta per ogni singola unità e l'applicazione o meno della normativa è indipendente l'una dall 'altra . In poche parole è possibile avere 4 branch estere di cui 3 in esenzione e una no .
Gazzetta Ufficiale
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